Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17056 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 05/07/1978 COGNOME nato il 03/12/1988
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME Ka e NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano
violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., è inammiss poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disa
con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandi specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impug
(si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. sugli accertamenti di polizia, le m di custodia delle calzature, alla rinfusa, nonché infine sulla mancanz
documentazione fiscale o commerciale);
ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce l’err
applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine agli artt bis
comma quarto, 62
e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazion
da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento dell’ipotesi tenue d ricettazione e sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche considerazione dell’elevato numero di calzature sequestrate e della carenza elementi positivi apprezzabili ai fini della concessione);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consigliere COGNOME