Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile? Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non è una terza opportunità per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto perfetto per capire quando e perché un ricorso viene dichiarato inammissibile, con tutte le conseguenze che ne derivano. Questo articolo analizza una decisione che sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti al giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso: Appello e Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di impugnare tale decisione presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue difese si concentravano su aspetti già ampiamente discussi e valutati nei precedenti gradi di giudizio, come l’effettiva offensività della sua condotta e la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo alla vicenda, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a essere discussi in sede di legittimità, il che ha comportato la conferma implicita della sentenza di condanna e l’aggiunta di sanzioni per il ricorrente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Corte di Cassazione ha spiegato che il ricorso era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito. In altre parole, la difesa non ha sollevato questioni relative a errori di diritto o a vizi logici della motivazione della sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Questo approccio è precluso in Cassazione, la quale agisce come giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è stabilire ‘come sono andate le cose’, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Poiché i giudici di merito avevano fornito argomenti giuridicamente corretti, puntuali e privi di manifeste incongruenze, il tentativo di ridiscutere le loro conclusioni è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. La dichiarazione di inammissibilità ha due conseguenze principali, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna alle Spese Processuali: Il ricorrente è stato condannato a pagare tutte le spese del procedimento.
2. Sanzione Pecuniaria: È stata disposta anche la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su solidi motivi di diritto. La semplice riproposizione di argomenti di fatto già respinti non solo è inefficace, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche negative per il ricorrente, rendendo la sentenza di condanna definitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare questioni di diritto o vizi di motivazione pertinenti al giudizio della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica ‘in sede di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro sentenza in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11279 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11279 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/03/1997
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i rilievi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla idoeneità offensiva della condotta di resistenza ascritta al ricorrente e al dolo che nel caso l’ha sorretta rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.