Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi non Bastano
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione possa sancire la definitività di una condanna. Quando i motivi di appello mancano di specificità e si limitano a riproporre questioni già valutate, il risultato è spesso una declaratoria di inammissibilità. Questo caso, relativo a reati di bancarotta, illustra perfettamente i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare critiche argomentate e pertinenti alla sentenza impugnata.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso
Un imprenditore, ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta e semplice, vedeva confermata la sua condanna dalla Corte di Appello. La pronuncia di secondo grado ribadiva la sua colpevolezza, in particolare per un’operazione di fusione societaria. Secondo l’accusa, l’imputato aveva acquisito le quote delle società incorporate utilizzando le disponibilità liquide delle stesse, provocando un depauperamento immediato del patrimonio aziendale che non era mai stato reintegrato. Insoddisfatto della decisione, l’imprenditore decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Cassazione
Il ricorrente contestava l’errata applicazione della legge penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato entrambe le censure.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile per la sua genericità. La Corte ha evidenziato come le argomentazioni non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte in appello. In un contesto di “doppia conforme” (quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado), è richiesta una critica puntuale e argomentata della decisione di secondo grado. Il ricorrente, invece, si era limitato a riproporre le stesse difese senza attaccare specificamente la logica della sentenza d’appello. Inoltre, la Corte ha sottolineato che tali motivi miravano a una rivalutazione delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego, non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può concentrarsi su quelli ritenuti decisivi. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata esente da illogicità, rendendo quindi la censura non accoglibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su principi cardine del processo penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un sindacato di legittimità. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di riesaminare i fatti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici della sentenza impugnata (come violazione di legge o vizi di motivazione), non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove. In questo caso, i motivi sono stati considerati apparenti, poiché non assolvevano alla funzione di critica argomentata, ma si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione fattuale, estranea ai poteri della Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata specializzazione tecnica. Non basta essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità. Un ricorso inammissibile, come quello in esame, non solo non ottiene il risultato sperato ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte in appello e chiedevano una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, attività riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ritenuta logica e sufficiente per il diniego. La Cassazione ha confermato che il giudice di merito non è obbligato a considerare ogni singolo elemento, ma può basare la sua decisione su quelli ritenuti decisivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11398 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a FIRENZE il 16/11/1970
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice;
Considerato che il primo motivo di ricorso – peraltro circoscritto all’affermazione di reità in ordine al capo A/2 dell’imputazione – con cui il ricorrente denunzia l’errata applicazione della legge penale, è indeducibile per genericità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito – in un contesto di doppia conforme – e poichè gli stessi, non specifici ma soltanto apparenti, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01); quest’ultima ha spiegato, con enunciati plausibili ed immuni da critiche di manifesta illogicità, che le quote dell società incorporate nell’ambito dell’operazione di fusione sono state acquisite dall’imputato con le disponibilità liquide delle medesime, così da generarne un depauperamento immediato, mai reintegrato nel proseguo;
Ritenuto che, in ogni caso, dette ragioni siano volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimit siano comunque avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazion è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, d 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 17 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.