Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11644 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11644 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 21/01/1995
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la s ntenza di cui in epigrafe deducendo violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c) od. strada, art. 379, comma 8, reg. esec. cod. strada, 192 e 533 cod. Proc. pen e 27, comma 2, Cost in punto di responsabilità, violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e infine violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena. Quanto al primo profilo lamenta come sarebbe mancata nel caso di specie la prova dell’attendibilità dello strumento utilizzato per l’accertamento del tasso alcolemico e del fatto che lo stesso fosse stato regolarmente omologato e revisionato come previsto dalla legge per far spostare l’onere della prova in relazione al suo mancato funzionamento in capo all’imputato. Quanto al secondo motivo lamenta la presa in considerazione del solo tasso alcolemico come dato per escludere la tenuità del fatto, laddove andava, invece, presa in considerazione ogni altra circostanza del fatto. Quanto al terzo motivo ritiene, infine, irragionevole la determinazione della pena effettuata in ragione delle modalità della condotta e della personalità del Pesce. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 26 febbraio 2025 è stata depositata una memoria a fiirma dell’Avv. NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il secondo ed il terzo motivo, poi, afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 27628801; Sez. 2, n. 36104 dei 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
In premessa, va evidenziato che, quanto alla dedotta violazione degli artt. 27 Cost. di cui al primo motivo di ricorso che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOME Rv. 280027, alle pagg. 30-31 della motivazione hanno ancora una volta
ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2 n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 1/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261551). Invero, l’inosservanza di disposiioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pén., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la prèsunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protett )».
Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorsO per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione poiché la loro inosservanza può soltanto costituire fondamento di una questione di egittimità costituzionale, nel caso che ci occupa non proposta.
Quanto alla denunzia di violazione dell’ad 192 cod. proc. pen, di cui al medesimo motivo di ricorso va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 3 n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, COGNOME, Rv. 19306).
Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, NOME Rv. 280027 (pag. 29) « la specificità del motivo di cui all’art. 606, comma 1,1ett. e), in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per r connesse alla motivazione, esclude che l’ambito della predetta disposizione pos essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la m zione, utilizzando la “violazione di legge” di cui all’art. 606, comma 1, let ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazio norme processuali “stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilit cadenza”, sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega limite ogni vizio motivazionale. D’altro canto, la riconduzione dei vizi di mot zione alla categoria di cui alla letteca c) stravolgerebbe l’assetto normativ modalità dì deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultan testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specific mente indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove se fossero deduc quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Q Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante rico cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolve relativa questione, può procedere all’esame diretto degli atti processuali, c sta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugn contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei moti gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità de motivazione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come si anticipava, i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto il ri rente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Cor di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e tanto immune da vizi di legittimità.
4.1 I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli eleme di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto e operato un buon governo dicta (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, COGNOME, non mass..; Sez. 4, n. 7285 d 9/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell’11/2/2021, COGNOME, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kan chev non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, COGNOME, non mass.,) che, in primis, per quanto riguarda l’etilometro, hanno evidenziato 5ome l’omologazione
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e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previs e dall’art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e che ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l’autovelox, colpita alla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte C stituzionale n. 113/2015. Derivandone che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell’ambito del quale aSsuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, COGNOME, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto.
La Corte territoriale (pag. 4) ha dato atto che, nel caso che ci occupa, il teste di p.g. COGNOME ha riferito che prima di procedere al test si è verificato che lo strumento rientrasse nel periodo di revisione e la prova alcolemica eseguita ha avuto esito positivo.
4.2 Quanto al secondo motivo il fatto non è stato ritenuto qualificabile come di particolare tenuità, essendo il grado di alcool nel sangue particolarmente elevato tale da sfiorare la più grave ipotesi di cui alla lettera c) dell’art. 16 cod. strada e anzi superarla all’esito della prima prova. E’ stato anche tenuto anche in considerazione l’orario in cui è avvenuto il controllo, le otto della mattina, facendo ben presumere che l’alcool fosse un residuo della sera prima e quindi che il tasso alcolennico fosse ancora più alto in precedenza.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rpetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, sì è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tu gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
4.3 Quanto al terzo motivo, peraltro del tutto generico ed aspecifico, la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
I giudici del gravame del merito hanno dato conto del tasso alcolemico prossimo alla soglia più grave di cui alla lettera c) e del precedente analogo che rendono congrua la pena inflitta.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/03/2025