Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 248 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 248 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DOLO il 15/05/1990
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si osserva che la Corte d’Appello erroneamente considerato celebrato con il rito abbreviato il giudizio di primo grado manifestamente infondato in quanto smentito dagli atti processuali del giudizio medesimo;
che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano la tardività querela e la mancanza di legittimazione in capo al soggetto che l’ha sporta, non avendo questi subito la diminuzione patrimoniale conseguente all’azione delittuosa, sono indeducibili perch fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) i rapp debito/credito intrattenuti dalla vittima con il fratello e l’amico, pur sorti al fine di l’affare falsamente prospettato dall’imputato, vanno tenuti distinti dalla diminuz patrimoniale subita dalla donna, con la perdita dei 1.800 euro che la stessa ha consegnato al ricorrente e il cui ammontare si era impegnata a restituire ai conoscenti;
che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivaz posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibil ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal gi merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragi suo convincimento, rilevando che: a) l’imputato si è falsamente offerto di occuparsi intercedere presso un conoscente per l’ottenimento di un finanziamento in favore della persona offesa, chiedendo una somma in contanti quale anticipo e inviandole un modulo da compilare; b) una volta ottenuto il denaro ha interrotto i rapporti con la vittima senza farle ott alcunché e nemmeno rendere una spiegazione plausibile all’inadempimento; c) il ricorrente ha rappresentato di aver provveduto alla restituzione del denaro mediante un bonifico, in real mai effettuato;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserva giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che il quinto motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione de circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 8 esente da evidenti illogici considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che
di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilev rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il sesto motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’erroneità delle statuizioni c manifestamente infondato in quanto l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, ritenendo che: a) i rapporti economici della persona offesa con i propri finanzia esulino dalla valutazione del danno dalla stessa patito; b) il danno liquidato corrisponda a p più della somma illecitamente sottratta, a cui si aggiunge un equo ristoro del danno morale d reato; c) la condanna alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile avvenuta in accordo a parametri medi e all’attività prestata in giudizio dalla relativa difesa rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
considerato che il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di Cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare parcella irritualmente depositata (Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015 Cc., Rv. 26364101);
che la memoria depositata dalla parte civile, COGNOME NOME in data 27 novembre 2024 è tardiva, non potendo dunque essere presa in considerazione ai fini della liquidazione dell spese;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore-
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