Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi in Appello Porta alla Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione non solo non produca alcun risultato favorevole, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso riguarda un individuo condannato per danneggiamento di beni pubblici all’interno di un carcere, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con i rigorosi paletti del giudizio di legittimità. Analizziamo la vicenda e le ragioni della decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per aver danneggiato alcuni beni situati all’interno della cella della casa circondariale in cui era detenuto. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso e il Principio di Ricorso Inammissibile
La difesa dell’imputato ha tentato di smontare la sentenza di condanna basandosi su tre argomentazioni principali. Tuttavia, la Corte di Cassazione le ha respinte tutte, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione che aveva portato al giudizio di responsabilità. La Cassazione ha liquidato rapidamente questa doglianza, definendola una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità non possono riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Riproporre le stesse questioni di merito è una strategia destinata al fallimento.
Secondo Motivo: La Non Punibilità per Particolare Tenuità del Fatto
La difesa aveva lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, sostenendo un difetto di motivazione. Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per escludere tale fattispecie, e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.
Terzo Motivo: Il Diniego della Circostanza Attenuante
Infine, l’imputato si doleva della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p. (relativa, in genere, alla riparazione del danno). La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse espresso un chiaro “giudizio di disvalore” legato alla gravità del fatto, motivando adeguatamente il diniego. Anche questa censura, secondo la Suprema Corte, mirava a una rivalutazione del merito, preclusa in quella sede.
le motivazioni
La motivazione centrale della Corte di Cassazione per dichiarare il ricorso inammissibile risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti e le prove. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Nel caso specifico, tutti i motivi presentati dal ricorrente si risolvevano in un tentativo, neanche troppo velato, di ottenere un nuovo giudizio sul merito della vicenda, contestando le valutazioni fattuali dei giudici dei gradi precedenti. La Corte ha ribadito che, in assenza di vizi logici o giuridici palesi nella motivazione della sentenza impugnata, il ricorso che si limita a riproporre le medesime questioni già esaminate e respinte è, per sua natura, inammissibile.
le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e specifici (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione), e non può essere utilizzato come un’ulteriore occasione per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti operato nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché si limitava a ripetere argomenti già respinti in appello.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No. La Corte ha chiarito che la “pedissequa reiterazione” di motivi già esaminati e motivatamente respinti dalla corte di merito è una causa di inammissibilità del ricorso, in quanto non rappresenta una critica alla legittimità della decisione, ma un tentativo di riesaminare i fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6506 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6506 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 18/03/1991
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata e la stessa imputazione formulata in cui all’imputato è contestato di aver danneggiato beni situati all’interno della cella della casa circondariale ove si trovava (e quindi all’interno di uno stabilimento notoriamente pubblico);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta difetto di motivazione e violazione di legge circa l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; ·
considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusione della fattispecie ex art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto a corredo del diniego la Corte di merito – a prescindere dal riferimento alla qualità “pubblicistica” del soggetto passivo del reato – risulta avere comunque espresso un giudizio di disvalore legato alla gravità del fatto, in relazione al quale la censura difensiva finisce per sottoporre alla Corte di legittimità un tema di merito precluso in questa sede;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.