Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Copia
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte. Analizziamo questo caso per capire perché.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue richieste erano molteplici: contestava la sua responsabilità penale, chiedeva la derubricazione del reato in uno meno grave (furto) con conseguente prescrizione, e lamentava il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti, sia specifiche che generiche. Inoltre, contestava la valutazione della recidiva, l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento della continuazione con un’altra sentenza.
In sostanza, la difesa ha tentato di rimettere in discussione l’intera impalcatura accusatoria e la decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La Corte non è entrata nel merito delle singole questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare, riscontrando un vizio di fondo che ha invalidato l’intera impugnazione. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende, a conferma della definitività della sua condanna.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “specificità dei motivi di ricorso”. La Corte ha osservato che quasi tutti i motivi presentati non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di censure già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello.
I giudici hanno spiegato che:
1. Mancanza di Critica Specifica: I primi motivi di ricorso si limitavano a riproporre la stessa versione dei fatti e le stesse argomentazioni legali già presentate in appello. Non veniva mossa alcuna critica argomentata e specifica contro le ragioni giuridiche con cui la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione di rigetto. Un ricorso in Cassazione deve attaccare la logica e la correttezza giuridica della sentenza impugnata, non riproporre una difesa generica.
2. Motivi Manifestamente Infondati: Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la recidiva e l’entità della pena, la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, spiegando perché non potessero essere concesse le attenuanti e perché la recidiva non potesse essere considerata subvalente. La pena, inoltre, era stata fissata in misura ben inferiore alla media prevista dalla legge.
3. Apparenza e non Sostanza: Il ricorso, secondo la Suprema Corte, era solo apparentemente specifico. In realtà, ometteva di assolvere alla sua funzione tipica, ovvero quella di una critica mirata e argomentata contro la decisione di secondo grado. Di conseguenza, l’intero atto è stato ritenuto non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza è un monito importante sulla natura del giudizio di Cassazione. Non si tratta di un terzo processo sui fatti, ma di un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere costruito come una critica puntuale e tecnica alla sentenza che si intende impugnare. Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni già respinte non solo è inutile, ma conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alla chiusura definitiva del caso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il motivo principale è stata la mancanza di specificità: il ricorso si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica mirata alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una “pedissequa reiterazione”?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso sono una copia letterale e acritica di quelle già esposte e rigettate nel precedente grado di giudizio (la Corte d’Appello). Questo difetto rende il motivo non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
La Corte di Cassazione può riconsiderare l’esclusione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione della corte di merito (la Corte d’Appello) presenta vizi logici o errori di diritto. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello esente da vizi, logica e giuridicamente corretta, rendendo la doglianza manifestamente infondata e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44960 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44960 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di pe responsabilità dell’imputato per il delitto a lui ascritto, e al più se ne invoca la derubrica quello di furto, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, so indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle g dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di mer (si veda, in particolare, pagina 2), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltant apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che anche la doglianza che genericamente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è indeducibile perché reiterativa di censure già respinte in appello con corretti argome giuridici dalla corte di appello (si veda pagina 3);
Osservato che il quinto e il settimo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e l’eccessività della pena inflitta, manifestamente infondati, in quanto la corte di appello con motivazione esente dai descritti v logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3), facendo applicazione corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusione delle generiche e dell’impossibi disapplicare la recidiva reiterata, che ai sensi dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. non essere ritenuta subvalente rispetto alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., così evidenziando l’assenza di elementi tali da consentire una riduzione della sanzione, peraltro fissata in mis di gran lunga inferiore alla media edittale;
Rilevato che il sesto motivo di ricorso, che invoca il riconoscimento della disciplina de continuazione con altra sentenza emessa nei confronti dell’imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 3) e non scanditi da specifica critica argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2023
Il Consiglier93stensore