Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44812 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44812 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Salerno il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Eboli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Eboli il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di Appello di Salerno udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2022 con la quale la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 13 novembre 2018, dal Tribunale di Salerno, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo A) e ridetermiNOME la pena irrogata nei confronti degli imputati.
Tutti i ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano violazione degli artt. 192 e 210 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato in reato connesso NOME COGNOME in relazione ai reati di cui ai capi B), H) ed I) dell’imputazione.
La Corte territoriale avrebbe apoditticamente affermato l’attendibilità dell’COGNOME senza tenere conto della genericità, aspecificità e lacunosità delle sue dichiarazioni e dell’evidente reticenza manifestata dall’imputato in reato connesso il quale, con motivazioni risibili. si sarebbe avvalso per settanta volte della facoltà di non rispondere.
I giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che le plurime risposte carenti dell’COGNOME avrebbero avuto ad oggetto esclusivamente elementi di contorno e non il nucleo essenziale del thema probandum.
I ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano violazione ed erronea applicazione degli artt. 629, 393, 612 cod. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui i giudici di merito, dopo aver assolto NOME COGNOME dal reato di cessione di sostanze stupefacenti descritto nel capo A), hanno ritenuto che le minacce da parte dei due ricorrenti sarebbero finalizzate al pagamento di una somma di denaro dovuta dall’COGNOME a seguito di pregressi acquisti di sostanze stupefacenti.
La Corte di merito non ha indicato gli elementi da cui desumere la natura illecita dei pregressi rapporti di dare-avere tra il COGNOME e l’COGNOME ed motivi che renderebbero inattendibili le dichiarazioni di NOME COGNOME in ordine alla natura liberale del prestito effettuato nei confronti del suo accusatore, senza tenere conto che le conversazioni intercettate non contengono alcun riferimento a pregresse dazioni di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente.
La Corte di merito, con motivazione apodittica, avrebbe erroneamente affermato che la mancanza di riscontri alle dichiarazioni con cui l’COGNOME ha accusato NOME COGNOME di avergli ceduto 100 grammi di cocaina non consente di ritenere lecita la causale «del contratto inter partes e quindi di ricondurre le minacce proferite dal COGNOME all’indirizzo dell’COGNOME nel paradigma normativo dell’art. 393 c.p.» (pag. 20 della sentenza impugnata).
I giudici di appello avrebbero, infine, affermato in modo del tutto assertivo che NOME COGNOME sarebbe pienamente a conoscenza della natura estorsiva delle richieste avanzate nei confronti dell’COGNOME senza indicare gli elementi logico-fattuali posti a fondamento di tale affermazione.
Il ricorrente NOME COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. ed omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
La Corte territoriale avrebbe determiNOME una pena base superiore al minimo edittale ed un aumento a titolo di continuazione eccessivo senza fornire alcuna motivazione dei criteri posti a fondamento di tale deliberazione e senza argomentare in ordine allo specifico motivo di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.
Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inannmissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, COGNOME, non massimata).
Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destin all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugNOME, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
2. Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME ed il primo motivo del ricorso proposto dal COGNOME, che possono essere trattati congiuntamente in quanto fondati sulle medesime argomentazioni, sono meramente reiterativi di censure inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostru evidenziate in sede di appello.
Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui ai capi B), H) ed I) della rubrica rispettivament contestati, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
2.1. In particolare, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa/imputato in reato connesso NOME COGNOME risulta essere stata valutata dai giudici dell’appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all’accusa da parte dello stesso, valorizzando in particolare che l’COGNOME si è presentato spontaneamente alle forze dell’ordine ed oltre ad accusare gli odierni imputati si è autoaccusato di reati in relazione ai quali non era stato fino a quel momento attenzioNOME dagli inquirenti, elementi correttamente ritenuti dai giudici di merito come indicativi di una intensa attendibilità soggettiva dell’accusatore dei ricorrenti.
La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha sottolineato che l’COGNOME ha risposto in modo coerente e dettagliato alle domande inerenti alle condotte estorsive poste in essere in suo danno ed all’attività di spaccio svolta dal RAGIONE_SOCIALE e che lo stesso si è avvalso della facoltà di non rispondere a fronte delle domande aventi ad oggetto le condotte di spaccio a lui attribuite, così avvalendosi di una facoltà processuale che non può essere ritenuta di per sé idonea a porne in dubbio l’attendibilità soggettiva in ossequio al principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (vedi pagine da 12 a 18 della sentenza di primo grado e pagine da 12 a 20 della sentenza impugnata).
Deve essere, quindi, rimarcato che i giudici di primo e secondo grado hanno, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dell’COGNOME ed al riscontro fornito dalle conversazioni intercettate dagli inquirenti, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da questa Corte in materia di valutazione della attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato in reato connesso (fra tante, Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 – 02).
Entrambe le sentenze contengono, invero, una approfondita e coerente valutazione della credibilità soggettiva dell’COGNOME in base ai criteri di specificità, coerenza, conoscenza diretta, costanza e spontaneità nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità; i giudici di merito hanno, quindi, valorizzato correttamente la presenza di riscontri esterni in relazione alle circostanze rilevanti del thema probandum.
La Corte territoriale ha fatto, quindi, buon uso del principio ermeneutico elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce alle dichiarazioni dell’imputato di reato connesso valore di prova e non di mero indizio, pur subordinando il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni di qualsiasi tipo o natura. Il riscontro individualizzante non è, pertanto, prova autonoma, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. «debole» costituita dalla sola chiamata di reità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore comporta.
Il secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre ad essere meramente reiterativo di censure inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già correttamente affrontate dai giudici di appello, non è consentito in quanto articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, resta estranei ai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
3.1. Non è ravvisabile la contraddizione motivazionale lamentata dalla difesa in quanto i giudici di appello hanno assolto NOME COGNOME dal reato di cessione di sostanze stupefacenti esclusivamente in quanto le dichiarazioni dell’COGNOME non hanno trovato adeguato riscontro in ordine a tali condotte di spaccio e non perché il predetto imputato in reato connesso sia stato ritenuto inattendibile in relazione a tale fattispecie, di conseguenza la Corte di merito ha correttamente applicato i principi di diritto delineati dalla giurisprudenza di legittimità in tema valutazione della prova dichiarativa.
Ex adverso la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, che le dichiarazioni rese dall’COGNOME in ordine alla natura estorsiva delle richieste avanzate dai COGNOME hanno trovato riscontro nel contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini con conseguente dimostrazione della natura illecita del credito la cui restituzione i ricorrenti hanno preteso con le condotte minacciose descritte nel capo B) dell’imputazione (vedi pagine da 18 a 21 della sentenza impugnata).
I giudici di appello hanno, inoltre, evidenziato, con percorso argomentativo la sostanziale inattendibilità della versione dei fatti prospettata dall’imputato NOME COGNOME, non ritenendo plausibile che il ricorrente si sia determiNOME a prestare una consistente somma di denaro (2.500,00 euro) ad un assuntore di sostanze stupefacenti privo di attività lavorativa e disponibilità economica.
La Corte di merito ha, infine, fornito adeguata e convincente motivazione in ordine alla piena consapevolezza da parte di NOME COGNOME della natura estorsiva delle insistenti e miNOMErie richieste prospettate all’COGNOME, deliberazione fondata sulle dichiarazioni di quest’ultimo e sul contenuto delle intercettazioni in atti (vedi pagg. 25 e 26 della sentenza impugnata).
Tale complessiva ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perc insindacabili in questa sede.
3.2. I ricorsi, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
Il motivo con il quale si deduce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e dell’aumento di pena a titolo di continuazione, è aspecifico e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sintetica ma esaustiva motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata).
La Corte territoriale, riducendo la pena irrogata dal primo giudice, ha individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale ed un lieve
aumento di pena a titolo di continuazione in ragione della gravità della condotta estorsiva e delle minacce avanzate nei confronti della persona offesa (vedi pag. 33 della sentenza impugnata), argomentazione con la quale il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente.
Il Collegio ribadisce, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzioNOMErio, secondo il quale la determinazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio d adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massinnata).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 14 settembre 2023
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