Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44353 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44353 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata;
udito il sostituto COGNOME c/o la Corte di Cassazione MARILIA DI NARDO che ha chiesto
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 20 aprile 2018, il Tribunale di Trani ha assolto NOME COGNOME perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui all’art. 589, comma terzo, cod. peri. (perché alla guida del motociclo Honda Montesa TARGA_VEICOLO, mentre percorreva la ex S.P. RAGIONE_SOCIALE – COGNOME, giunto in prossimità RAGIONE_SOCIALE zona INDIRIZZO a velocità sostenuta, investiva il pedone COGNOME NOME e per tale condotta imprudente, negligente ed in violazione alle norme sulla circolazione stradale, non tenendo conto dello stato dei luoghi, procurava lesioni gravi a COGNOME NOME che decedeva in data 5 luglio 2011 – in RAGIONE_SOCIALE di Puglia ed Andria dal 14 maggio al 5 luglio 2011).
In ordine alla descrizione RAGIONE_SOCIALE vicenda criminosa, la sentenza di primo grado riportava che il NOME, alla guida RAGIONE_SOCIALE moto Honda Contesa, procedeva sul prolungamento di INDIRIZZO. Giunto in prossimità di un terreno agricolo, il COGNOME attraversava la strada dal lato destro verso il sinistro rispetto al senso di marcia RAGIONE_SOCIALE moto, in zona sprovvista di passaggi pedonali, omettendo la dovuta precedenza.
Percepito il rischio di un probabile investimento, verosimilmente il conducente poneva in essere una manovra improvvisa di deviazione del motociclo verso sinistra, ma l’impatto era inevitabile.
Secondo il Tribunale, doveva escludersi la responsabilità del NOME per l’incidente in base alle seguenti risultanze processuali: a) sinistro avvenuto nella corsia di pertinenza del motoveicolo; b) la natura delle lesioni riportate nell’immediato dal COGNOME; c) i danni riportati dal motociclo; d) la carenza di lesioni in capo al condu cente; e) il luogo dell’incidente e, cioè, in prossimità del varco relativo alla propriet del defunto; f) l’assenza di tracce di frenata; g) la conformazione dello stato dei luoghi.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza suindicata, ha condannato il Cancello alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione in relazione al reato suindicato nonché al risarcimento dei Carini in favore delle parti civili in solido col responsabile civile.
La Corte territoriale ha ritenuto non condivisibile la sentenza di primo grado, emergendo la prova RAGIONE_SOCIALE commissione del reato in oggetto dalle dichiarazioni rese dai testimoni e dagli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti dal consulente tecnico del P.M., la cui audizione era disposta anche nel giudizio di appello.
Il dato fattuale certo era costituito dalla velocità assunta dal conducente del motociclo in un tratto di strada, in cui vigeva l’obbligo di non superare la velocità di 30 km/h, in ragione RAGIONE_SOCIALE ruralità dei luoghi e RAGIONE_SOCIALE presenza di passaggi stradali pedonali; la presenza di segnali di pericolo nel relativo tratto stradale avrebbe dovuto
indurre il conducente del veicolo non soltanto a rispettare il suddetto limite di velocità ma anche a prestare la massima attenzione alla prevedibile presenza di pedoni.
Dai rilievi condotti sul posto dai vigili urbani e dagli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico del P.M. doveva dedursi che l’investimento era avvenuto con violazione da parte del motociclista di tali doveri, in quanto, pur non conducendo la motocicletta a velocità elevata, comunque la condotta di guida non era tale da consentire di rispettare il limite massimo di velocità e di avvedersi RAGIONE_SOCIALE presenza RAGIONE_SOCIALE vittima sul ciglio RAGIONE_SOCIALE striada.
NOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 121 cod. proc. pen..
Si deduce che la Corte di merito ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado solo in base all’esito RAGIONE_SOCIALE rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale costituita dall’audizione dei consulenti tecnici di parte.
La decisione impugnata era in evidente contrasto coi dati e coi risultati probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, in quanto l’esame dei seguenti atti processuali consentiva di escludere la responsabilità del NOMECOGNOME
A) Si deduce che l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva del 3 giugno 2022 (ed allegata al presente ricorso) integrava una nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo comportato l’impossibilità per l’imputato di intervenire concretamente nel processo valutativo effettuato cal giudice in ordine al fatto-reato e la lesione del diritto di assistenza difensiva.
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte barese, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE c.t. del P.M. redatta dal perito industriale NOME COGNOME emergevano le prove dell’assenza di responsabilità del NOME.
Il c.t. del P.M. aveva affermato quanto segue:
La collisione con il pedone era avvenuta ad una velocità non elevata e l’urto non era stato di notevole forza contro il pedone ma di tipo strisciante, come evincibile dalla tipologia e dall’entità dei danni ispezionati sul motociclo, riguardanti solo il materiale plastico.
Occorreva valutare il cd. “tempo psicotecnico” ovvero l’intervallo comprendente varie fasi, che inizia con la percezione dell problema/perico o da parte del conducente e finisce con l’effettivo funzionamento degli organi meccanici azionati. L’intervallo psicotecnico, quindi, comprende l’avvistamento, la comprensione del problema, l’emotività, la prontezza di riflessi, l’esperienza e la complessità RAGIONE_SOCIALE situazione di pericolo nonché l’inerzia degli organi meccanici del motcciclo. In considerazione anche del luogo, delle condizioni meteorologiche, del manto stradale, del motociclo e dello stesso conducente, la durata di questo periodo era quantificabile in un
secondo. Il NOME, alla guida del proprio motociclo, una volta avvistato il pedone e il pericolo, per quasi un secondo non avrebbe potuto assumere iniziative. Solo al trascorrere di tale intervallo avrebbe reagito azionando l’avvisatore acustico e messo in essere una manovra, lasciando trascorrere totalmente quel lasso di tempo di un secondo. Un motociclo in marcia a 50 km/h percorre nel tempo di un secondo m. 13,9. Pertanto, il motociclista, pur nell’ipotesi di effettivo avvistamento del pedone, difficilmente avrebbe avuto il “tempo” per compiere un’azione utile ed efficace ad evitare totalmente l’impatto con il pedone, anche perché probabilmente apparso all’improvviso ed inaspettatamente. Peraltro, sulla strada teatro dell’evento v’erano accessi ad abitazioni, aziende e terreni agricoli.
3) La Corte territoriale ha individuato un altro elemento inverosimile al fine di affermare la responsabilità penale del NOME nel contenuto RAGIONE_SOCIALE relazione conclusiva del RAGIONE_SOCIALE di Puglia. Nella relazione, infatti, si osservava che l’assenza di tracce di frenata e la contemporanea manovra di emergenza attuata dal conducente di repentina sterzata verso sinistra del veicolo lasciavano ipotizzare che l’impatto fosse avvenuto senza che il conducente avesse modo di avvedersi dell’ostacolo, per cui non poteva escludersi l’ipotesi di apparizione improvvisa ed anomala del pedone.
I vigili, peraltro, esponevano che, all’esito degli accertamenti di rito, avevano escluso la ricorrenza di violazioni al Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti del conducente, mentre avevano contestato a carico del COGNOME la violazione dell’obbligo del pedone di dare precedenza ai conducenti dei veicoli in caso di attraversamenti stradali al di fuori delle strisce pedonali.
C) La Corte di appello non ha valutato l’originaria richiesta di archiviazione del 31 ottobre 2011 del P.M. – per infondatezza RAGIONE_SOCIALE notizia di reato – formulata dal P.M., che attribuiva l’incidente alla manovra di attraversamento imprudente da parte del deceduto ed escludeva ogni addebito nei confronti del conducente, il quale non percorreva la strada a velocità sostenuta. Successivamente, il P.M. formulava una richiesta di rinvio a giudizio non indicando nella propria lista testimoniale e dei consulenti, il proprio consulente tecnico, molto verosimilmente perché quest’ultimo era pervenuto, all’esito degli accertamenti peritali, a conclusioni favorevoli all’odierno imputato.
D) La Corte di appello ha omesso di valutare l’assenza del rapporto di causalità, ex art. 40 cod. pen. tra la condotta del NOME e il decesso del COGNOME e/o comunque di concorso di cause, ex art. 41, comma secondo, cod. pen. sopravvenute che avrebbero escluso il rapporto di causalità sopra descritto. In particolare, dall’esame RAGIONE_SOCIALE cartella clinica RAGIONE_SOCIALE Osvedaliero “RAGIONE_SOCIALE” di Andria emergeva l’efficacia causale esclusiva RAGIONE_SOCIALE caduta del COGNOME, non adeguatamente seguito e curato presso il centro riabilitativo.
4. Nelle note difensive del 7 settembre 202:3, la responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, in qualità di impresa designata alla gestione del RAGIONE_SOCIALE, chiede l’accoglimento del ricorso.
Si rileva che la correttezza RAGIONE_SOCIALE ricostruzione del fatto prospettata dall’imputato sulla scorta RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi fondante la pronuncia di assoluzione resa nel giudizio di primo grado e contrastante con il procedimento argomentativo seguito dalla Corte territoriale, era inconfutabile poiché basata su elementi desunti dai dati acquisiti al processo.
La Corte distrettuale avrebbe dovuto rendere una motivazione “rafforzata”, in quanto la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello riformatrice RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado si caratterizza per un obbligo giustificativo ulteriore, rispetto a quello generale RAGIONE_SOCIALE non manifesta illogicità e non contraddittorietà.
Il Tribunale di Trani, dopo la trascrizione delle risultanze istruttorie, aveva evidenziato la carenza di profili di responsabilità addebitabili all’imputato. Il pedone, di fatto, aveva occupato la sede stradale destinata a veicoli così, interponendosi quale imprevedibile ostacolo alla circolazione, circostanza da reputarsi del tutto assimilabile al caso fortuito. L’imputato, pertanto, non era responsabile dell’evento occorso. Anche se avesse proceduto ancor più lentamente – non essendo neppure emerso che procedesse a velocità sostenuta – l’evento dannoso si sarebbe comunque verificato, stanti l’imprevedibilità e la repentinità RAGIONE_SOCIALE occupazione RAGIONE_SOCIALE sede stradale e l’evidente diversa velocità (anche di reazione) del motociclo rispetto al pedone.
La motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte barese è fondata su mere ipotesi ed è priva di riscontri oggettivi, tale da risultare del tutto apparente e sostanzialmente mancante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La censura riguardante l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva è generica.
In base al più recente e consolidato orientamento interpretativo, il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, che devono essere esaminate dal giudice a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276199-03; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, COGNOME,
Rv. 272739; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272009; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271600).
Ne consegue che la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l’argomento “decisivo” per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511).
In tema di ricorso per Cassazione, l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi RAGIONE_SOCIALE memoria preterrnessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le ragioni RAGIONE_SOCIALE memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Più in generale, si è altresì affermato che, in tema di impugnazione, l’omessa considerazione da parte del giudice dell’impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l’impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667).
Nel caso in esame, il ricorrente si limita a formulare generici rilievi sulla possibile incidenza sui diritti difensivi derivanti dall’omessa valutazione di una memoria difensiva, ma non chiarisce le ragioni per le quali nel caso in esame tale carenza avrebbe comportato un vizio motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
La difesa non illustra neanche i singoli passaggi RAGIONE_SOCIALE memoria e le ragioni dell’asserita fondatezza delle argomentazioni ivi contenute. Risulta altresì ininfluente il mero richiamo per relationem al contenuto RAGIONE_SOCIALE memoria (allegata al ricorso).
2. In ordine agli ulteriori profili di doglianza, va richiamato il principio in base quale l’onere del necessario confronto con la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che, come nella specie, si censuri con il ricorso per Cassazione perché carente ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., impone al ricorrente di prendere in esame l’intero contenuto del provvedimento impugnato e non soltanto la parte di esso che specificamente si riferisce all’analisi RAGIONE_SOCIALE doglianza proposta con il gravame che viene fatta oggetto di critica in sede di legittimità; di modo che non è consentito, cioè, “parcellizzare” il provvedimento impugnato – sia pur seguendo l’ordine di trattazione delle specifiche questioni che in esso viene fatto – senza considerare argomentazioni spese in altra parte RAGIONE_SOCIALE sentenza e che sono rilevanti rispetto al giudizio
sul tema devoluto in sede di legittimità (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.2022, Berroa, Rv. 282949; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Occorre ricordare altresì che deve considerarsi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per Cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diver rationes decidendi poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/201.7, dep. 2018, Birnonte, Rv. 272448).
Ebbene, nella fattispecie, va quindi rilevato come i motivi di ricorso non introducano argomentazioni idonee a contraddire il complessivo percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale.
Nella sentenza impugnata, sia pur con motivazione molto sintetica, sono state riportate le seguenti argomentazioni a sostegno dell’impianto accusatorio: a) la velocità del motociclo condotto dal NOME in un tratto di strada, dove il limite di velocità era di 30 km/h; b) la ruralità dei luoghi, la presenza di passaggi stradali pedonali e di segnali di pericolo nel tratto stradale, elementi che avrebbero dovuto indurre l’imputato al rispetto del suddetto limite di velocità e a prestare la massima attenzione alla prevedibile presenza di pedoni; c) la violazione dei predetti obblighi, come emerso dai rilievi dei vigili urbani e dagli accertamenti effettuati dal consulente tecnico del P.M., indicativi di una condotta di guida non rispettosa del limite massimo di velocità ed inidonea ad accorgersi RAGIONE_SOCIALE presenza del pedone sul ciglio RAGIONE_SOCIALE strada.
Il NOME non si confronta con tale apparato motivazionale, in quanto non formula specifiche doglianze al riguardo, bensì si limita ad evidenziare altri dati evincibili dal materiale probatorio e, in particolare:
A) La difesa illustra alcune valutazioni del c.t. del P.M., riguardanti la non elevata velocità del motoveicolo, il ridotto tempo di reazione del guidatore e l’obbligo del pedone che attraversa la strada in zona priva di attraversamenti pedonali di dare precedenza ai conducenti (art. 190, comma 5, C.d.S.), senza però contestualmente censurare la sentenza sotto il profilo motivazionale.
Analogamente, la difesa riporta le valutazioni effettuate dal personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Puglia in ordine all’impossibilità del conducente di avvedersi del pedone, alla sanzione amministrativa irrogata al pedone, per aver attraversato in zona priva di attraversamento pedonale, e il contenuto dell’iniziale richiesta di archiviazione del P.M., ma non fornisce una logica critica al contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Con riferimento alle risultanze RAGIONE_SOCIALE cartella clinica del RAGIONE_SOCIALE Andria illustrate nella sentenza di primo grado, va rilevato che anche il giudice di primo grado evidenziava l’efficacia concausale del sinistro stradale e RAGIONE_SOCIALE caduta accidentale del defunto durante il ricovero e sottolineava “l’incidenza primaria” del primo di tali fattori eziologici.
Anche in relazione a tale vicenda ektusa-evidenziarsi che la difesa non offre spunti specifici di censura alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di merito.
In sostanza, le argomentazioni poste alla base dei motivi di ricorso, si presentano come frutto di una lettura meramente parziale e parcellizzata delle conclusioni raggiunte dalla Corte distrettuale; esse si presentano come del tutto aspecifiche, in quanto si risolvono in un mero e generico richiamo a vari atti processuali; il ricorrente sollecita di fatto, una nuova e complessiva valutazione degli elementi probatori attinenti al merito e che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostra essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento RAGIONE_SOCIALE ‘decisione impugnata e l’adozione autonoma di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità dimostrativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/1:1/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
E’ opportuno precisare che, nelle note difensive, la responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, in qualità di impresa designata alla gestione del RAGIONE_SOCIALE, chiede l’accoglimento del ricorso dell’imputato anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata.
Tale vizio, tuttavia, non forma oggetto di doglianza nel ricorso e, pertanto, non può formare oggetto di valutazione nella presente sede di legittimità.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Va precisato che non ricorrono i presupposti per disporre che l’imputato provveda al rimborso delle spese processuali in favore delle parti civili, in quanto le conclusioni scritte non contenevano argomentazioni decisive ai fini dell’esito del ricorso e non si è svolta una discussione in pubblica udienza (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Nulla per le spese alle parti civili. Così deciso in Roma il 28 settembre 2023.