Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Manifestamente Infondato
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando le conseguenze per chi presenta motivi di appello ritenuti manifestamente infondati. Il caso riguarda una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e il diniego della sospensione condizionale della pena.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la condanna di un’imputata per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale). Oltre alla condanna, i giudici di merito avevano negato all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, una decisione motivata sulla base di una valutazione complessiva della sua personalità e dei suoi precedenti.
Ritenendo ingiusta tale decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso: un duplice errore secondo la difesa
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si articolava su due punti principali:
1. Assenza degli elementi del reato
Il primo motivo mirava a smontare l’impianto accusatorio, sostenendo l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere provata la condotta criminosa.
2. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena
Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale. La difesa lamentava che la Corte di merito avesse negato tale beneficio basandosi su un giudizio prognostico negativo, ritenuto scorretto, nonostante le precedenti condanne riportate dall’imputata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello preliminare, giudicando i motivi proposti come palesemente privi di fondamento. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato in modo sintetico ma esaustivo le ragioni della sua decisione. I giudici hanno ritenuto entrambi i motivi del ricorso manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, correttamente individuato e argomentato in modo completo la presenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto. La valutazione dei giudici di merito è stata quindi considerata logica e giuridicamente corretta, rendendo la doglianza della ricorrente palesemente infondata.
In riferimento al secondo motivo, concernente la sospensione condizionale della pena, la Suprema Corte ha convalidato l’operato della Corte di merito. Il diniego del beneficio non è stato arbitrario, ma il frutto di un giudizio prognostico correttamente ancorato ai precedenti penali dell’imputata. La presenza di precedenti condanne è un elemento che il giudice deve considerare per valutare se il reo si asterrà dal commettere futuri reati, e in questo caso, la previsione è stata negativa.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Manifestamente Infondato
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Quando i motivi sono generici, ripetitivi di argomentazioni già respinte o, come in questo caso, manifestamente infondati, si va incontro a una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche che hanno lo scopo di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la Corte di Cassazione ha giudicato i motivi presentati come ‘manifestamente infondati’, ovvero palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale.
Quali erano i motivi principali del ricorso?
I motivi principali erano due: la presunta assenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, il versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) alla cassa delle ammende come sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4261 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4261 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a SAN GIOVANNI COGNOME il 03/12/1973
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(Raspone)
Rilevato che i motivi dedotti risultano manifestamente infondati, il primo allegando l’assenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., la cui sussistenza è stata, invece, correttamente ritenuta e compiutamente argomentata in sentenza (pag. 6), il secondo il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, denegato dalla Corte di merito all’esito di un giudizio prognostico correttamente ancorato alle precedenti condanne riportate dall’imputata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 dicembre 2024