Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi che non rispettano i rigidi paletti imposti dalla legge. Analizziamo una decisione che chiarisce perché la mera riproposizione di argomenti già vagliati in appello non può trovare accoglimento.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano principalmente su due aspetti. In primo luogo, contestava la qualificazione giuridica degli ambienti penitenziari come “luoghi aperti al pubblico”, un elemento costitutivo del reato contestato. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il giudice d’appello aveva negato in ragione della ritenuta gravità della condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, senza entrare nel vivo delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito al ricorrente, ma semplicemente che l’impugnazione non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto si limitavano a riprodurre profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara nel delineare i confini del giudizio di cassazione. Vediamo i punti salienti.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il fulcro della decisione risiede nel carattere “meramente riproduttivo” dei motivi di ricorso. La Corte d’Appello aveva già affrontato le questioni sollevate, fornendo “puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici e fattuali” per rigettarle. Proporre nuovamente le stesse argomentazioni davanti alla Cassazione, senza evidenziare un vizio di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o un vizio logico della motivazione), equivale a chiedere un nuovo giudizio sul fatto, cosa preclusa alla Suprema Corte. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per questo tipo di approccio.
La Valutazione di Merito non è Censurabile in Cassazione
Anche la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata ritenuta inammissibile per le stesse ragioni. La Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta basandosi sulla “ritenuta gravità della condotta”. Questa valutazione rappresenta un tipico giudizio di merito, che, se adeguatamente e logicamente argomentato come nel caso di specie, si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione. Il ricorrente, in sostanza, non contestava un errore di diritto, ma esprimeva un dissenso sulla valutazione del giudice, sperando in un diverso apprezzamento dei fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello per poterla impugnare con successo. È necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità, come l’inosservanza della legge penale o un’illogicità manifesta della motivazione. Presentare un ricorso che si limiti a riproporre le stesse difese già respinte nel merito non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La funzione della Cassazione non è quella di essere un “terzo grado” di giudizio, ma di garantire l’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con motivazioni complete e corrette. Il giudizio di Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte si è pronunciata sulla questione se un carcere sia un luogo aperto al pubblico?
No, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione. Ha semplicemente preso atto che il giudice d’appello aveva già affrontato e risolto il punto con argomenti ritenuti corretti e che il ricorso non presentava vizi di legittimità su tale motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40869 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40869 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; –
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epi esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono cons legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, lineari e corretti argomenti giurid dal giudice di merito sia in relazione ai tratti costitutivi oggettivi del reato c Configurabilità degli ambienti penitenziari quali luoghi aperti al pubblico), sia con mancata applicazione dell’art 131 bis cp (negata in ragione della ritenuta gravità de puntualmente argomentata così da rendere la relativa valutazione di merito al ripa prospettabili in questa sede);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.