Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2165 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2165 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, con requisitoria scritta ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoi f visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; í 5 f,J2.. 3 GLYPH (p t” t”– et,- .`” Q– >C k GLYPH C -o H L e,
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Vibo Valentia in data 1/12/2022, che dichiarava, per quanto di interesse, la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai delitti di detenzione di un fucile TARGA_VEICOLO. 12 con matricola abrasa (capo A), di ricettazione dello stesso (capo C) e di detenzione, come fatto di lieve entità, di gr. 14,08 di stupefacente del tipo cocaina (capo D), fatti accertati il 10 giugno 2015, e lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME.
2.1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.
Si rileva che: – come si evince dalla perizia in atti dell’AVV_NOTAIO. COGNOME le munizioni, lo stupefacente e il fucile furono ritrovati non nella proprietà del ricorrente, ma nella proprietà COGNOME; – entrambe le proprietà sono attraversate dalla strada comunale, non sono recintate e sono, quindi, accessibili a chiunque sia di passaggio; – si era, inoltre, dedotta con l’appello l’impossibilità per chiunque di spostare un voluminoso sacco nero contenente il fucile senza essere notato stante l’avvenuto accerchiamento del luogo dalle 10.30 in poi ad opera di 19 operanti di P.g. con due cani della squadra cinofila; – non si riesce a capire come e quando NOME avrebbe spostato i beni sequestrati; – dai contatti telefonici tra l’algerino e COGNOME e dalle dichiarazioni del primo non emerge che NOME, che peraltro frequentava quotidianamente quei luoghi, avesse spostato i beni nella proprietà NOME su ordine del secondo; – non risponde al vero che la perquisizione fosse avvenuta solo dopo l’arrivo di NOME, essendo iniziata alle 10.30 alla presenza del legale di fiducia del suddetto; – tutta la zona sin da quell’ora era stata circondata; – è erroneo e travisante ritenere che l’operaio NOME si fosse trovato dentro la stalla ed avesse potuto spostare l’arma e la droga senza essere visto; – in assenza del contributo del suddetto non è possibile collegare tali oggetti a NOME; – non rileva che il sacco nero e il cartone ove si trovava la droga fossero asciutti, considerato che quel giorno il sole li avrebbe asciugati ove fossero stati bagnati dalle precipitazioni del giorno precedente; – il rientro verso le 12 dell’imputato era dipeso dalla distanza alla quale si trovava rispetto ai luoghi perquisiti e
dal fatto che fu preso da un attacco di panico; – il ragionamento della Corte d’appello è incompatibile con la realtà fattuale.
2.2. Col secondo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione degli artt. 99, 157 e ss. cod. pen. e art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi A) e D).
La difesa osserva che la recidiva specifica è contestata solo per il capo D) ed è insussistente, perché il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato l’estinzione della pena ex art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990; e, comunque, il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo sarebbe decorso.
Insiste, alla luce di dette censure, per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, conclude, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso; l’AVV_NOTAIO per COGNOME conclude, con memoria scritta, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Inammissibile, in quanto reiterativo e in fatto, è il primo motivo di impugnazione, nel quale si eccepisce travisamento delle prove ed elusione delle censure difensive.
Invero, la Corte di appello di Catanzaro evidenzia come COGNOME, che si era recato al Sert la mattina del rinvenimento dell’arma e della droga nei pressi della propria abitazione, rectius nella proprietà confinante, all’esito di perquisizione svolta dalle forze dell’ordine, abbia reso dichiarazioni i con le quali giustificare il proprio ritardo nell’essersi recato a casa ove si stava svolgendo il sopralluogo della P.g. è risultate false, come quella della flebo presso la struttura, che, invece, aveva lasciato alle 10.30, o comunque non riscontrate, come quella dell’attacco di ansia e panico che lo avrebbe indotto a fermarsi lungo la strada.
Rileva come sia verosimile che l’imputato, che, saputo del suddetto sopralluogo, aveva telefonato a NOME, un dipendente che abitava in un locale retrostante la stalla e che si occupava delle pecore, per sapere se fosse tutto a posto, avesse tardato a rientrare dal Sert proprio perché
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preoccupato dell’arrivo della P.g. e della perquisizione che lo aspettava, sollecitando il suo collaboratore a disfarsi dell’arma, delle munizioni e della droga, che venivano rinvenute a soli due metri di distanza dalla stalla.
Osserva che il fatto che / né la busta / né il contenitore di vetro contenenti armi e droga fossero stati sotterrati porta a ritenere del tutto inverosimile che un terzo li avesse lì nascosti, facendo pensare piuttosto ad un gesto repentino dovuto alla necessità di disfarsi del tutto con urgenza.
Aggiunge, quanto al fatto che sia la busta che il contenitore e le scatole si presentassero asciutti, che la tesi difensiva secondo cui sarebbe stato il sole ad asciugarli non è verosimile, considerato che i beni erano tra i rovi e il sole di giugno non poteva averli asciugati in così poco tempo e che, comunque, ove ciò fosse accaduto, sarebbero state presenti tracce di condensa nel barattolo e le scatole di cartone sarebbero state raggrinzite.
Conclude che proprio la visione complessiva di tali elementi ha portato correttamente il giudice di prima istanza a ritenere che la preoccupazione dell’imputato di non fare rientro a casa prima che fosse tutto a posto, per come richiesto al suo dipendente, fosse proprio riferita all’arma e alla droga, spostate con urgenza proprio mentre era in corso la perquisizione.
Osserva che non coglie nel segno il rilievo della difesa che ritiene che nessuno spostamento sarebbe stato possibile stante la presenza delle forze dell’ordine, risultando, infatti, che i militari si erano recati presso la stalla e il bilocale attiguo con NOME quando questi era arrivato e non prima, circostanza questa che vale a rendere del tutto plausibile che in quei frangenti fosse stato un terzo, verosimilmente proprio NOME ad effettuare lo spostamento senza essere visto. E ciò anche considerato che proprio lui aveva sostenuto che ogni giorno, dopo aver lasciato le pecore al pascolo, faceva ritorno alla stalla per poi allontanarsene di nuovo verso le 11.00.
Rileva, quindi, la Corte d’appello che ciò porta a ritenere che, quando avevano avuto inizio le operazioni di P.g. non ancora estese alle stalle e ai locali vicini, NOME si trovasse comunque all’interno ben potendo così, non visto, liberarsi di quanto sapeva lì contenuto, secondo le istruzioni di COGNOME; e che, del resto, la tesi che vuole che chiunque poteva essere in grado di abbandonare in quei posti arma, munizioni e droga non trova senso logico, e ciò i sia per il valore dei beni / sia per il fatto che si trattava di luoghi comunque frequentati / se non da altri / quanto meno da COGNOME e dal suo operaio, dovendosi pertanto ricondurre proprio a COGNOME la detenzione dell’arma clandestina e della droga in sequestro.
A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici e del tutto coerenti con le emergenze processuali, le censure di cui al primo motivo risultano reiterative di quelle di cui all’appello, volte ad accreditare una diversa lettura di dette emergenze e, comunque, tali da non contrastare la valorizzazione dell’artificioso ritardo nel rientro in abitazione di COGNOME operata dai Giudici di appello.
1.2. Inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. sono le censure sulla recidiva e sulla conseguente prescrizione dei reati, di cui al secondo motivo di ricorso, in quanto non dedotte precedentemente con i motivi di appello (come anche rilevato dalla sentenza impugnata, a p. 4, laddove afferma che in merito alla recidiva «la difesa nulla ha specificatamente argomentato»).
Il ricorrente, peraltro, focalizza la sua attenzione solo sul fatto che in relazione al precedente per droga è stata dichiarata l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale ai sensi dell’art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990, ma omette di considerare che dalla lettura del certificato penale emerge altra condanna per il delitto di ricettazione (sub 2), che è contestato anche nel presente procedimento al capo C) e per il quale è stata ritenuta provata la responsabilità dell’odierno imputato, non potendo che ritenersi la contestazione di recidiva specifica conseguenza di detto precedente.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.