Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2142 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2142 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è del tutt generico ed aspecifico atteso che il ricorrente si limita ad affermare che a carico dell’imputato vi sarebbero solo elementi di sospetto, senza in alcun modo confrontarsi con la sentenza impugnata (pagg. 2 e 3) che ha effettuato una valutazione congiunta dei singoli dati indiziari;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello, sulla base della ricostruzione fattuale della vicenda, applicato correttamente il principio di diritto secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità ( SU, n. 34952 del 19/04/2021, COGNOME, Rv. 253153);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto con il volto travisato, è meramente reiterativo di argomentazioni già dedotte nell’atto di appello e correttamente disattese dal collegio di merito richiamando la precisa descrizione offerta dalla persona offesa e le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza da cui emergeva che il rapiNOMEre aveva rudimentalmente coperto il viso, ad eccezione degli occhi, così da rendere difficoltoso il suo riconoscimento;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione, in punto di mancata disapplicazione della ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pagina 4 della sentenza impugnata) correttamente argomentato, al riguardo, in linea con il principio di diritto dettato dalle Sezion Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazion dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosit del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventual
occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza;
ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo i giudici di secondo grado fondato il diniego sulla intensità del dolo, sulla non trascurabile entità delle lesio cagionate alla vittima e della pregressa condanna per reato specifico; tale valutazione non è censurabile dovendosi ribadire il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 3 n. 46463 del 17/09/2029, COGNOME, Rv. 277271) secondo il quale, in tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, come nel caso di specie, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.