Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice ripetizione dei processi precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare motivi di appello specifici e pertinenti. Il caso analizzato riguarda la condanna per il reato di evasione e offre spunti fondamentali su come deve essere strutturato un ricorso per evitare una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il delitto di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su tre punti principali:
1. Vizi di motivazione riguardo la sua colpevolezza.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. La misura della pena ritenuta eccessiva e la valutazione delle attenuanti generiche.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare elementi già valutati dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su principi procedurali consolidati e di fondamentale importanza per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
La Corte ha rilevato che le prime due doglianze erano “manifestamente infondate e semplicemente reiterative” dei motivi già presentati in appello. Il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi in modo critico con le ragioni che la Corte d’Appello aveva esposto per respingerle. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Anche il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato respinto. La valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale per la concessione delle attenuanti è un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito. In sede di Cassazione, tale giudizio può essere contestato solo se la motivazione è totalmente illogica, contraddittoria o assente, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Le Motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nella funzione stessa del ricorso per Cassazione. Non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare errori specifici (vizi di legge o vizi logici manifesti) nella sentenza impugnata, spiegando perché le argomentazioni del giudice di secondo grado sono errate. Riproporre semplicemente le proprie tesi, ignorando la risposta del giudice del gravame, trasforma il ricorso in un atto sterile e destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile sono significative. La sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, come stabilito dalla Corte, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per legge quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico, formulando impugnazioni che dialoghino criticamente con le decisioni giudiziarie, pena la chiusura definitiva del processo e l’addebito di ulteriori costi.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato considerato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già esposti in appello, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni della sentenza di secondo grado.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle attenuanti generiche fatta dal giudice?
No, a meno che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto mancante. La valutazione delle attenuanti è un giudizio di fatto riservato ai giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1977 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1977 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen., deducendo vizi di motivazione in tema di colpevolezza, di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.) e di misura eccessiva della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le prime due doglianze sono manifestamente infondata e semplicemente reiterative dei corrispondenti motivi d’appello, senza alcun confronto con le ragioni espresse dai giudici del gravame per disattenderle (pagg. 2 s., sent.).
Egualmente dicasi per quella in tema di attenuanti generiche, in relazione alle quali il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato (vds. pagg. 4 s., sent.).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.