Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Con l’ordinanza n. 16919 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, stabilendo con chiarezza perché un’impugnazione può essere definita un ricorso inammissibile. Il caso specifico riguardava un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta, la cui condanna è stata definitivamente confermata proprio a causa della natura dei motivi presentati.
I fatti del caso: la condanna per bancarotta fraudolenta
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imprenditore per il grave reato di bancarotta fraudolenta. Dopo la conferma della condanna anche in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Roma, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di annullare la sentenza.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso
La Suprema Corte ha analizzato ciascuno dei motivi presentati, giungendo a una conclusione netta: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile in ogni sua parte. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo motivo: la reiterazione delle stesse argomentazioni
Il primo motivo di ricorso contestava la qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha osservato che le argomentazioni non erano nuove, ma si limitavano a ripetere pedissequamente quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, inoltre, non si era confrontato con le specifiche motivazioni con cui i giudici di secondo grado avevano rigettato le sue tesi. Questo atteggiamento rende il motivo di ricorso non meritevole di esame.
Secondo motivo: il divieto di riesame dei fatti in Cassazione
Con il secondo motivo, l’imputato lamentava vizi nella motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Anche in questo caso, la Cassazione ha respinto la censura, qualificandola come un tentativo mascherato di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. La Corte ha ribadito che la sua funzione (la cosiddetta sede di legittimità) non è quella di riesaminare il merito della vicenda, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la logicità della sentenza impugnata, che in questo caso erano state ritenute esenti da vizi.
Terzo motivo: il diniego motivato delle attenuanti generiche
L’ultimo motivo riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto anche questa doglianza inammissibile, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per negarle. I giudici hanno richiamato il principio secondo cui, per negare le attenuanti, non è necessario analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente fare riferimento a quelli ritenuti più rilevanti e decisivi.
Le motivazioni e il principio del ricorso inammissibile
La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia specifici errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse difese già respinte o che chiede una diversa interpretazione delle prove è, per sua natura, un ricorso inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario individuare precisi errori di legge o palesi illogicità nel ragionamento del giudice. In caso contrario, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di esporre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano una mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello, tentavano di ottenere un riesame dei fatti non consentito in Cassazione, e contestavano una decisione (il diniego delle attenuanti) che era stata adeguatamente motivata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come sono andati i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito ma di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter effettuare una nuova ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato a pagare le spese processuali e una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito in questo caso per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello Roma che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di bancarotta fraudolenta;
che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza confrontarsi con la motivazione offerta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano pag. 3- 4 della sentenza impugnata);
che l’ultimo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è indeducibile in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut decisivi o comunque rilevanti;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il Co igliere estensore
Il zyre,sid ente