Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza n. 16588/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Questo caso, riguardante una condanna per tentata rapina, si conclude con la dichiarazione di un ricorso inammissibile, fornendo importanti spunti sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso e sul ruolo della Cassazione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato nei primi due gradi di giudizio per tentata rapina, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’imputato contestava la sua responsabilità penale sotto diversi profili. In primo luogo, sosteneva la carenza di prove riguardo agli elementi costitutivi del reato e l’assenza di offensività della condotta. In secondo luogo, criticava la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti effettuata dalla Corte d’Appello di Catania.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
I motivi presentati dal ricorrente miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti. La difesa contestava la ricostruzione operata dai giudici di merito, basata sulla testimonianza della persona offesa, e criticava l’applicazione dell’aggravante dell’uso dell’arma nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la tesi difensiva, i giudici precedenti avrebbero errato nell’interpretare le prove a disposizione, giungendo a una conclusione ingiusta.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione è un giudizio di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Questo significa che la Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che i motivi del ricorso non facevano altro che riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione ‘congrua’, cioè adeguata e priva di vizi logici evidenti. Il ricorrente, secondo gli Ermellini, non ha evidenziato specifici e decisivi ‘travisamenti’ delle prove, ma ha semplicemente proposto una lettura alternativa delle stesse. Questo tentativo di ottenere una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’ è estraneo ai poteri della Cassazione.
La Corte ha inoltre confermato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina (artt. 56 e 628 c.p.), in linea con la giurisprudenza consolidata. Ha ritenuto pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa. Infine, ha definito ‘del tutto generiche’ le censure relative all’aggravante dell’uso dell’arma e alla dosimetria della pena, poiché la Corte di merito aveva chiarito in modo adeguato le ragioni della sua decisione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione. Un ricorso, per avere possibilità di successo, non può limitarsi a criticare l’esito del processo di merito o a proporre una diversa interpretazione delle prove. Deve, invece, individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori nell’applicazione della legge o palesi illogicità nella motivazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà del giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può effettuare una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’, ovvero un nuovo esame delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Perché il ricorso è stato considerato generico riguardo alle circostanze del reato?
La Corte ha ritenuto generiche le censure relative all’esclusione di un’aggravante e alla dosimetria della pena perché la Corte di merito aveva già spiegato adeguatamente le ragioni che giustificavano sia l’applicazione della circostanza aggravante sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16588 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME AVV_NOTAIO;
considerato che i motivi di ricorso con i quali si contesta l’affermazione di penale responsabilità, sia per la carenza di prova degli elementi costitutivi del reato, che per difetto di offensività ex art. 49 cod. pen., nonché la corretta ‘qualificazione giuridica e circostanziale del fatto di reato, reiterano rilie adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale (pagg. 4,5) e disattesi con congrua motivazione, esente da aporie e manifeste illogicità; il ricorrente mira ad una rivalutazione delle fonti probatorie e ad un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato di legittimità ed avulse dall’individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, i giudici territoriali hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 628, secondo cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, COGNOME, Rv. 253153; Sez. 2, n. 5537 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258277), dando conto della piena attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla p.o., che aveva la disponibilità dell’autovettura di cui la difesa assume la derilizione;
considerato che le censure relative all’esclusione dell’aggravante dell’uso di un’arma e alla dosimetria della pena sono del tutto generiche, avendo la Corte di merito adeguatamente chiarito le ragioni che giustificano l’applicazione della circostanza ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. come pure quelle che ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente