Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Impugnazioni Ripetitive
Nel complesso mondo della giustizia penale, l’esito di un processo non sempre si conclude con i primi due gradi di giudizio. Spesso, la parola finale spetta alla Corte di Cassazione. Tuttavia, accedere al giudizio di legittimità non è automatico. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Suprema Corte, specialmente quando si limita a riproporre questioni già decise. Approfondiamo questa decisione per capire i limiti e le condizioni dell’impugnazione in Cassazione.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila. La difesa aveva sollevato specifiche doglianze, incentrate su due punti principali: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, e la concessione di una pena sostitutiva, basata su una valutazione prognostica favorevole ai sensi della Legge n. 689/1981. La Corte territoriale aveva respinto entrambe le istanze, motivando adeguatamente le proprie conclusioni.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, sperando in un ribaltamento della sentenza.
L’Analisi della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile perché Ripetitivo
La Suprema Corte, esaminando gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il punto centrale della decisione risiede nel fatto che il ricorso non presentava nuovi argomenti o vizi di legittimità, ma si configurava come una semplice riproposizione delle medesime censure già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che gli argomenti dei giudici di merito erano:
* Giuridicamente corretti: conformi alle norme di riferimento.
* Puntuali: rispondevano specificamente alle obiezioni difensive.
* Coerenti: logici e non contraddittori rispetto alle prove acquisite.
* Immuni da vizi logici: privi di manifeste incongruenze nel ragionamento.
In sostanza, il tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della questione, senza evidenziare un vero e proprio errore di diritto o un vizio di motivazione della sentenza impugnata, è destinato a fallire. La Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti, ma un giudice della legittimità delle decisioni precedenti.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto l’impugnazione viene condannata a sostenere le spese del procedimento. Oltre a ciò, la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono lineari e si fondano su un principio consolidato della procedura penale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito delle prove. Il ricorrente, secondo la Corte, ha semplicemente replicato “profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”. La Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e giuridicamente corretta per negare sia l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sia le pene sostitutive. Poiché il ricorso non ha saputo individuare un vizio specifico (come un’errata interpretazione della legge o una motivazione manifestamente illogica o assente) nella sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre la propria interpretazione dei fatti, è stato giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità della decisione impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei giudici di merito; è necessario dimostrare che tale valutazione è viziata da un errore di diritto o da un’incongruenza logica palese. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, confermando la funzione deflattiva della sanzione prevista dall’art. 616 c.p.p.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in modo motivato e corretto dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza.
Quali erano le richieste principali del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la concessione di una pena sostitutiva, entrambe negate nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila Euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27584 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già ade vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, pun al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisit immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere i relativi giudizio di m censurabili in questa sede con riguardo alla negata applicazione della causa di non p cui all’ad 131 bis cp e delle generiche e in ordine alla valutazione prognostica ex legge n. 689 del 1981 ritenuta ostativa alla sollecitata applicazione di pena sostitu rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 maggio 2024.