Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega le Conseguenze di un Appello Generico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione, specialmente quando questo si rivela generico e ripetitivo. Con la sua decisione, la Suprema Corte non solo conferma la condanna per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, ma stabilisce anche principi importanti riguardo l’onere di specificità dell’appello e le sanzioni economiche per chi abusa dello strumento processuale.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 336 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. L’obiettivo del ricorrente era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando la valutazione dei fatti e la qualificazione giuridica data dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 41292 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su tre pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha qualificato il ricorso come ‘generico e reiterativo’. Ciò significa che le doglianze sollevate non erano specifiche critiche alla sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni legali già esaminate e respinte, con motivazioni corrette, dalla Corte territoriale. Un ricorso in Cassazione deve individuare vizi logici o giuridici precisi nella sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive.
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già compiuto una valutazione completa e logica sia sull’attendibilità della persona offesa (il pubblico ufficiale minacciato) sia sul carattere inequivocabilmente minatorio delle frasi pronunciate. Infine, è stato confermato il corretto rigetto dell’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo i giudici, la gravità del comportamento escludeva la possibilità di considerare l’offesa come lieve.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione non è un’opportunità per ridiscutere all’infinito i fatti, ma uno strumento per correggere errori di diritto o vizi di motivazione. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non porta all’annullamento della condanna, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative. La Corte, citando una sentenza della Corte Costituzionale, sottolinea che chi propone un ricorso con colpa, cioè senza una seria valutazione delle sue possibilità di accoglimento, deve farsi carico delle conseguenze economiche che ne derivano. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e fondati su vizi concreti della decisione che si intende contestare.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è ‘generico e reiterativo’, cioè si limita a riproporre argomenti giuridici già vagliati e disattesi nei gradi precedenti senza sollevare specifiche e nuove critiche alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché nel caso di specie non è stata applicata la causa di non punibilità per ‘lieve offensività del fatto’?
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis del codice penale, avendo già verificato l’attendibilità della persona offesa e il chiaro tenore minatorio delle frasi, elementi che impedivano di qualificare il fatto come di particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41292 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
5/RG. 21395
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig indicata per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti giuridic vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale verific attendibilità della persona offesa nonché il tenore minatorio delle frasi proferire (pag.3 e sentenza) e correttamente escluso la lieve offensività del fatto ex art. 131 bis cod pen ( v .pag 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;IO ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.