Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione è destinata al fallimento
Nel complesso iter della giustizia penale, l’impugnazione di una sentenza rappresenta un diritto fondamentale. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio della Corte di Cassazione. Un caso recente ci offre l’opportunità di analizzare il concetto di ricorso inammissibile, evidenziando come la mera riproposizione di argomenti già esaminati e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti portino inevitabilmente a una pronuncia di questo tipo, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado dal Tribunale e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello per la violazione dell’art. 13-bis, comma 6, del d.lgs. 14 del 2017, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte dei giudici di merito, sostenendo che le ragioni a fondamento della condanna non fossero sufficientemente solide.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. Il verdetto è stato netto: il ricorso è dichiarato inammissibile. Tale decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente, valutando la correttezza stessa dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni: le ragioni di un ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorso inammissibile fosse l’unica conclusione possibile. Le motivazioni della Corte territoriale (la Corte d’Appello) sono state giudicate adeguate e coerenti. La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello si ‘salda e integra’ con quella del giudice di primo grado, creando un corpo argomentativo unitario e completo.
I giudici di legittimità hanno evidenziato due punti cruciali:
1. Genericità e Ripetitività delle Censure: Le critiche mosse dal ricorrente non erano nuove, ma si limitavano a reiterare ‘genericamente’ le stesse questioni già sollevate e respinte nel giudizio d’appello. La Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni.
2. Richiesta di una Diversa Lettura dei Fatti: Il ricorso, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove (le annotazioni della polizia giudiziaria, il provvedimento inibitorio, la condotta dell’imputato) per giungere a una conclusione diversa. Questa operazione è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di rivalutare i fatti.
Di conseguenza, le censure sono state ritenute ‘manifestamente infondate’.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e ben argomentati, non su un generico dissenso rispetto alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. Presentare un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze. Come stabilito dalla Corte, all’inammissibilità segue la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o palesemente infondate, che congestionano il sistema giudiziario. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa ordinanza è un monito a ponderare con estrema attenzione i motivi di ricorso, concentrandosi su reali vizi di legge piuttosto che su tentativi di ottenere una terza valutazione del merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate erano una generica reiterazione di quelle già respinte in appello e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso sono così evidentemente prive di fondamento giuridico che la loro infondatezza emerge da una semplice lettura, senza la necessità di un’analisi approfondita.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, ritenuta congrua dalla Corte, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1406 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1406 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Marsala del 13 settembre 2023 nei confronti di NOME in relazione al reato di cui all’art. 13bis , comma 6, d.lgs. 14 del 2017;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità;
Rilevato che la doglianza Ł manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l’atto di appello ora genericamente reiterate e, nello specifico, ha evidenziato come il riferimento al contenuto delle annotazioni della polizia giudiziaria acquisite e al provvedimento inibitorio, in uno con la condotta del ricorrente, siano idonee a provare la responsabilità dell’imputato;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Ord. n. sez. 17602/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il Consigliere estensore NOME COGNOME