Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Conferma della Condanna
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta conseguenze economiche per chi lo presenta. Il caso analizzato riguarda una condanna per furto aggravato, confermata in appello e diventata definitiva a seguito della decisione della Suprema Corte, che ha respinto il ricorso poiché meramente riproduttivo di doglianze già valutate.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado per un reato di furto aggravato in concorso, commesso nel 2014. La sentenza di condanna è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze nel marzo 2022. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, tentando di ottenere l’annullamento della pronuncia di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali: un presunto vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla contestata applicazione della recidiva. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che i motivi sollevati non erano nuovi, ma costituivano una semplice riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche complete dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non ha articolato alcuna critica specifica e pertinente contro la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere le stesse argomentazioni.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o riproporre le medesime questioni già decise. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze già disattese nel merito, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente, esso perde la sua funzione e diventa inammissibile. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per negare le attenuanti generiche e applicare la recidiva. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente quella motivazione, non ignorarla riproponendo i vecchi argomenti. La mancanza di questo confronto specifico rende il ricorso privo di fondamento per un esame in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione sottolinea un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve essere mirato, specifico e critico nei confronti della sentenza impugnata. Non può essere una mera ripetizione degli atti precedenti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, che diventa così definitiva, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che rispettino i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, evitando di sovraccaricare il sistema giudiziario con ricorsi palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza che il ricorrente articolasse un confronto critico specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano gli argomenti principali del ricorrente?
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione riguardo a due punti: il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la condanna è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Lucca per il reato di cui agli art. 110, 624, 625, n. 2, co pen. (in Luca, il 17.11.2014).
Ritenuto che i motivi sollevati (vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all’applicazione della recidiva) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes dalla Corte territoriale (p. 3), con il supporto di adeguati argoment giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifi confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore