Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati dall’imputato si scontrano con principi giuridici consolidati. In questo caso, un individuo condannato per reati contro la fede pubblica e il patrimonio (artt. 474 e 648 c.p.) ha visto il suo appello respinto perché basato su argomentazioni ritenute manifestamente prive di fondamento.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catania per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). L’imputato, ritenendo la sentenza ingiusta, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali: un presunto vizio di motivazione sulla sua responsabilità penale, la mancata concessione delle attenuanti generiche e un’errata determinazione della pena.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato ha tentato di smontare la condanna su tre fronti, ma senza successo.
1. Vizio di motivazione: Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel motivare la sua colpevolezza.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero concesso le attenuanti, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
3. Errata determinazione della pena: Infine, veniva contestato il trattamento sanzionatorio applicato, ritenuto eccessivo.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Il Principio del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La decisione della Corte si basa sul concetto di manifesta infondatezza dei motivi. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso si limitano a riproporre questioni di fatto già valutate o si pongono in contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente. Per quanto riguarda il primo motivo, ha evidenziato che le argomentazioni proposte erano in palese contrasto con la giurisprudenza costante della stessa Corte in materia di configurabilità del reato di cui all’art. 474 c.p. La motivazione della Corte d’Appello, inoltre, è stata giudicata logica e priva di vizi.
Sul secondo e terzo motivo, relativi alle attenuanti e alla pena, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. Per negare le attenuanti, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi. Allo stesso modo, la quantificazione della pena è un’attività discrezionale del giudice di merito che sfugge al controllo di legittimità, a meno che non sia palesemente arbitraria o illogica, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso in Cassazione efficace non basta contestare genericamente una sentenza di condanna. È necessario formulare censure specifiche, che evidenzino reali violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione, senza tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolineando la serietà e il rigore richiesti per accedere al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, ovvero in palese contrasto con i consolidati orientamenti della giurisprudenza e perché la motivazione della sentenza impugnata era logica e priva di vizi.
È sufficiente che il giudice indichi solo gli elementi negativi per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi.
La Corte di Cassazione può modificare l’entità della pena decisa nei gradi precedenti?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare tale decisione, a meno che non sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4823 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4823 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 06/09/1981
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME AlessandroCOGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. contestati, è manifestamente infon poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolida orientamento della giurisprudenza di questa Corte sulla configurabilità del deli di cui all’art. 474 cod. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, A Wade, Rv. 275814 – 01), peraltro puntualmente richiamato dai giudici di merito per confermare la pronuncia di condanna dell’imputato con motivazione esente da vizi logici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4);
ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui genericamente si censurano la violazione di legge e il difetto di motivazione della senten impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono altres manifestamente infondati poiché, secondo il consolidato indirizzo dell giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostan non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficie congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, c avvenuto nella specie, ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disatte o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffic motivazione (si veda, in proposito, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensoré
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Il Presidente