Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando i motivi sono una copia
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del processo penale: non è possibile presentare un ricorso basato sulla semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando l’imputato per riciclaggio al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di riciclaggio. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, sosteneva la presunta invalidità della querela che aveva dato origine al procedimento penale. In secondo luogo, contestava la sua effettiva partecipazione ai delitti presupposto, ovvero i reati originari da cui provenivano i fondi illeciti oggetto del riciclaggio, affermando la mancanza di prove a suo carico.
Le ragioni del ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta e perentoria: l’inammissibilità. La Corte ha osservato che entrambi i motivi sollevati dall’imputato non introducevano nuovi elementi giuridici o vizi logici nella sentenza impugnata. Al contrario, si limitavano a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e dettagliatamente analizzate dalla Corte d’Appello.
Il giudice del gravame, infatti, aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per respingere tali argomenti, sia per quanto riguarda la legittimità della querela presentata dai direttori di filiale (ritenuti obbligati a tutelare il patrimonio aziendale), sia per quanto concerne le prove della mancata partecipazione dell’imputato ai reati presupposto. La difesa, quindi, non ha fatto altro che tentare un terzo grado di giudizio di merito, che è precluso in sede di legittimità.
La Decisione della Suprema Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Cassazione ha stabilito che un ricorso è ricorso inammissibile quando non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a ripresentare le stesse tesi fattuali già scartate. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso in Cassazione deve indicare con precisione le violazioni di legge o i vizi di motivazione commessi dal giudice precedente. Ripetere le stesse argomentazioni, senza evidenziare un errore specifico nel ragionamento della Corte d’Appello, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Pertanto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario di controllo sulla legalità delle decisioni, non una terza istanza di giudizio. Per avere successo, un ricorso deve essere mirato, specifico e deve attaccare i profili di illegittimità della sentenza impugnata, non semplicemente riproporre una diversa lettura dei fatti. La declaratoria di ricorso inammissibile rappresenta la sanzione processuale per chi abusa di questo strumento, con conseguenze economiche dirette per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproposizione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o specifici vizi della sentenza impugnata.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente contestava due punti principali: la validità della querela che ha dato inizio al procedimento e l’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo la mancanza di prove sulla sua partecipazione ai delitti presupposto del riciclaggio.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A causa della dichiarata inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in ordine alla sussistenza di una valida querela e all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i delitti di riciclaggio contestati, sono basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 1-3 sulla legittimazione a presentare querela dei direttori responsabili delle filiali in quanto obbligati a garantire la tutela del patrimonio aziendale e sulla prova della mancata partecipazione dell’imputato ai delitti presupposto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigliere estinsore
Il Presidente