Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta alle Censure di Merito
Un ricorso inammissibile in Cassazione non solo segna la fine del percorso processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la riproposizione di censure di merito, già esaminate e respinte nei gradi precedenti, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta all’Appello
Il caso trae origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta impropria. Un imprenditore era stato ritenuto penalmente responsabile dal Tribunale per aver causato il fallimento della propria azienda attraverso una serie di operazioni dolose. La sua condotta, secondo i giudici di primo grado, aveva danneggiato i creditori sociali.
La decisione era stata impugnata di fronte alla Corte d’Appello, la quale, dopo un’attenta revisione del caso, aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo provata la responsabilità penale dell’imputato.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Inammissibilità
Non dandosi per vinto, l’imprenditore decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile.
La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi proposti. I giudici hanno rilevato che le doglianze dell’imputato non evidenziavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma si limitavano a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dalla Corte d’Appello. In pratica, il ricorrente stava chiedendo alla Cassazione una terza valutazione del merito della vicenda, un’operazione che esula completamente dalle competenze della Suprema Corte. I motivi erano, inoltre, una mera reiterazione di argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: essa è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma di assicurare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi inferiori.
Nel caso specifico, i motivi di ricorso erano “volti a sollevare censure di merito ed a reiterare profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi”. Mancava, quindi, l’elemento essenziale per un valido ricorso in Cassazione: l’individuazione di un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello. Presentare argomenti che mirano a ottenere una nuova e diversa lettura del quadro probatorio equivale a chiedere alla Suprema Corte di svolgere un’attività che non le compete, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni inammissibili, volta a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati. Questa vicenda serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione su vizi di legittimità concreti e specifici, evitando di trasformarlo in un inutile terzo grado di giudizio di merito.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Perché i motivi del ricorso erano volti a sollevare censure di merito e a reiterare profili di doglianza già adeguatamente valutati e respinti dai giudici dei gradi precedenti, senza muovere una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual è la differenza tra un giudice di merito e un giudice di legittimità?
Il giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) valuta i fatti e le prove per decidere la controversia. Il giudice di legittimità (Corte di Cassazione) non riesamina i fatti, ma controlla che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di diritto e di procedura.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42730 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 5 maggio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolese e l’aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia.
che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell’imputato sono inammissibili, in quanto volti a sollevare censure di merito ed a reiterare profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.