Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38230 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 24/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (cui CODICE_FISCALE) nato in MAROCCO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/02/2025 della corte DI appello di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con la memoria di replica del 18/10/2025.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 febbraio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 2 luglio 2024 resa ad esito di rito abbreviato, con la quale NOME COGNOME Ł stato condannato alla pena di giustizia per i reati ascritti in rubrica, con sostituzione della pena ex art. 545bis cod. proc. pen. – art. 53 della l. n. 689 del 1981 nella detenzione domiciliare (capi a), b) e c) della rubrica, artt. 628, comma primo, secondo, terzo, cod. pen.; artt. 582, 585, 576 in relazione all’art. 61 n. 2 cod. pen.; art. 4 della l. 110 del 1975).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, NOME COGNOME, proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con i primi quattro motivi di ricorsoŁ stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge, violazione di norme processuali, oltre che vizio della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, generiche e non credibili, con particolare riferimento alla disponibilità del taglierino; le stesse modalità di rinvenimento dello stesso, all’interno della giacca riposta nello zaino, dimostrano la non credibilità della persona offesa, ricorrendo invece una evidente indisponibilità dell’arma al momento della colluttazione, mentre la conclusione sul punto della Corte di appello Ł una mera supposizione (quanto all’aver riposto il taglierino a
seguito della colluttazione, nonchØ in ordine alla immediata disponibilità dello stesso); la Corte di appello ha di fatto radicalmente mutato tempi e dinamica dei fatti; manca inoltre qualsiasi lesione da taglio alla mano sinistra, con conseguente inaffidabilità delle dichiarazioni della persona offesa.
2.2.Con il quinto e sesto motivo di ricorso Ł stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali, oltre che vizio della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente la sussistenza del reato di cui al capo c) ed alla conseguente esclusione del giustificato motivo, affermazione questa che si connota per assoluta apparenza; la circostanza della mancanza di fissa dimora Ł stata del tutto pretermessa con una non motivazione, e conseguentemente non sono state valutate circostanze di tempo e di luogo valide a giustificare la custodia del taglierino.
2.3.Con il settimo ed ottavo motivo di ricorso Ł stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali, oltre che vizio della motivazione per avere la Corte di appello erroneamente escluso sia la attenuante cdi cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. che la c.d. attenuante costituzionale attesa la lieve entità del fatto; il danno in sØ a prescindere dalle connotazioni soggettive della persona offesa avrebbe consentito una diversa mitigazione del trattamento sanzionatorio; la attenuante Ł stata esclusa in violazione di legge; non Ł stata resa alcuna valutazione in ordine al valore oggettivo del bene, tra l’altro immediatamente restituito.
2.4.Con il nono motivo di ricorso Ł stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; la motivazione sul punto Ł del tutto apparente, ritenendo la Corte di appello che le stesse siano state concesse nella misura massima possibile in violazione del disposto di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen., nØ ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 628, ultimo comma, cod. pen.
2.5.Con il decimo motivo Ł stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perchØ totalmente omessa quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto la Corte di appello, nonostante esplicita richiesta di applicazione della c.d. attenuante costituzionale, ometteva di provvedere sul punto citando invece la previsione di cui all’art. 131bis cod. pen. che non era stata in alcun modo evocata nei motivi di appello; la Corte di appello si era in sostanza limitata a rilevare la assoluta proporzione della pena.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4.La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica datata 18 ottobre 2025, con la quale ha ribadito le argomentazioni difensive introdotte con il ricorso, così replicando alle conclusioni scritte del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
2.In via preliminare, occorre ricordare che quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente la valutazione dei giudici di merito Ł del tutto conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati. E’ opportuno, pertanto, richiamare alcuni princìpi generali e i principi costantemente affermati dal diritto vivente sull’onere di specificità dell’impugnazione e sulla presenza di una ‘doppia conforme’ sentenza di condanna, temi anch’essi molto rilevanti nella valutazione dei numerosi motivi proposti.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione Ł innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) Ł inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-01, in motivazione).
Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al piø con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtø delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611;Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256133).
2.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME , Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, COGNOME, Rv. 281499, non mass. sul punto).
Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una ‘doppia conforme’, nella motivazione della sentenza, non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811, non mass. sul punto).
Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito,
risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, COGNOME, non mass.).
3.Ciò premesso, si deve rilevare come i primi quattro motivi di ricorso, tutti riferibili in senso critico alla valutazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati ascritti da diverse prospettive argomentative (che possono quindi essere trattati congiuntamente) siano non solo totalmente reiterativi nelle argomentazioni proposte con i motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), ma anche evidentemente aspecifici, atteso che non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limitano, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza, illogicità e sostanziale erroneità della motivazione quanto alla affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati allo stesso ascritti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), mentre invece la sentenza impugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 27550001; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, COGNOME, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 256879-01). La Corte di appello ha difatti ampiamente ricostruito: – gli elementi a carico del ricorrente; – la dinamica dei fatti; – la piena attendibilità e coerenza (anche tenuto conto della documentazione medica acquisita) delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; – l’esito inequivoco delle attività di Polizia giudiziaria (intervenuta, tra l’altro, nell’immediatezza delle condotte ascritte) rilevandone la portata decisamente risolutiva; – la rilevanza ed utilizzabilità degli atti conseguenti, perquisizione e sequestro, al fine della ricostruzione della condotta; – il dato obiettivo ed inequivoco emergente dalla documentazione del Pronto soccorso, oltre che dalla disponibilità in capo al ricorrente del materiale sottratto alla persona offesa e di un taglierino, occultato sulla persona del ricorrente, oggetto del tutto compatibile, per caratteristiche e consistenza, con il tipo di lesioni riportate ed oggetto di refertazione; – la piena compatibilità del luogo ove si trovava occultato il taglierino con le modalità della aggressione per come descritta in modo chiaro e attendibile dalla persona offesa;- la qualificazione giuridica del fatto e il superamento di tutte le obiezioni difensive sia quanto alle caratteristiche della azione, che quanto alla eventuale possibilità di qualificare tale azione diversamente o poterne ritenere giustificato l’esito in considerazione delle condizioni sociali e personali del ricorrente (pag. 5 e seg.). A fronte di una motivazione specifica, puntuale, del tutto esente da aporie o manifesta illogicità, il ricorrente si limita a proporre in modo reiterativo una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede, deducendo in modo aspecifico la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. NØ la memoria depositata quale replica alle conclusioni del Procuratore generale aggiunge elementi ulteriori o risolutivi a sostegno delle proprie censure.
4.Le stesse considerazioni devono essere spese quanto al quinto e sesto motivo di ricorso, anche questi a carattere del tutto reiterativo ed aspecifici, e dunque non consentiti, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, resa specificamente sul tema già devoluto in appello (pag. 7 dove si Ł escluso, con motivazione logicamente articolata, la possibilità di valutare al fine della detenzione dell’arma – da ritenere nella prospettazione della difesa legittimamente detenuta a fine di difesa – la condizione di soggetto senza fissa dimora del ricorrente, sia in relazione all’avere il ricorrente
esclusivamente affermato tale sua condizione personale in assenza di qualsiasi valido riscontro, che specificando l’impossibilità di consentire solo per questa ragione il porto di arma e di strumenti utili all’offesa). La Corte di appello ha poi logicamente concluso per la chiara strumentalità della condotta imputata e del porto dell’arma al fine di appropriarsi del bene oggetto di rapina impropria. Con questa motivazione, ampia argomentata e del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta.
5.Il settimo, ottavo, nono e decimo motivo di ricorso, con i quali si contesta il trattamento sanzionatorio, sia quanto alla portata e possibile incidenza del regime circostanziale, che quanto alla dosimetria della pena, sono reiterativi ed in parte aspecifici in mancanza di confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondati. In tal senso, occorre premettere che la Corte di appello, nel richiamare la dosimetria della pena seguita dal giudice di primo grado, ne ha condiviso esplicitamente portata e criteri di calcolo, attese le modalità e i caratteri della condotta posta in essere, manifestando un giudizio di congruità sul punto. Il motivo di ricorso non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poichØ la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno sul punto ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata Ł necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). Il ricorrente ha, inoltre, sostenuto la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4. cod. pen., concessione esclusa dal giudice di primo grado, attesa la particolare gravità della condotta emergente dalle modalità del fatto nella sua pluri-offensività, anche perchØ ampiamente temperata la pena grazie alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima possibile per come ritenuto dalla Corte di appello, in modo discrezionale ed incensurabile, ovvero in regime di equivalenza, escludendo la possibilità di prevalenza (pag. 7, dove sono state valorizzate le caratteristiche del bene e si Ł tra l’altro in generale considerata la particolare offensività della condotta tenuto conto delle lesioni riportate dalla persona offesa). Anche in questo caso la motivazione integrata delle due decisioni appare logica, e coerentemente argomentata, e il ricorrente nel richiamare la necessità di una attenuazione della pena per la particolare tenuità del danno non ha evidentemente tenuto conto dell’orientamento costante di questa Corte che secondo il quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressochØ irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sØ della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 3, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, COGNOME, Rv. 275582-01). Principi che hanno trovato espressione univoca nella decisione del massimo consesso di questa Corte che ha
chiarito che «ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non Ł sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale Ł stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante» ( Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02).
5.1.Le considerazioni spese in tema di dosimetria della pena, con particolare riguardo alla gravità del fatto evidenziano in modo logico ed argomentato, sulla base di una corposa prova logica e documentale, l’incompatibilità della condotta, per come connotata e ricostruita con la possibile concessione della c.d. attenuante costituzionale, all’evidenza disattesa dalla complessiva ricostruzione proposta sul tema dalla Corte di appello, che ha anche evidenziato con ulteriore argomentazione, l’impossibilità di considerare applicabile la previsione di cui all’art. 131bis cod. pen. con considerazione che, sebbene non coerente con le richieste della parte ricorrente, tuttavia non vale a disarticolare la globalità del giudizio operato in tema di dosimetria della pena, non incidendo in alcun modo sugli elementi che complessivamente, ed in modo riscontrabile e logico, sorreggono l’impianto della decisione sul tema della dosimetria della pena.
5.2.In termini sovrapponibili devono essere ritenute manifestamente infondate ed eccentriche, per le argomentazioni sulle quali si basano, in assenza di alcun riferimento in motivazione all’art. 69 e all’art. 628 cod. pen., le censure relative alla condivisione della valutazione del giudice di primo grado in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, piuttosto che di prevalenza. La dizione usata dalla Corte di appello, seppure non caratterizzata da utilizzo di un linguaggio non tecnico e puntuale, si riferisce all’evidenza alla condivisione della scelta del giudice di primo grado, ritenendo come massimo riconoscibile il regime di equivalenza, piuttosto che di prevalenza. Con il senso complessivo della decisione, nell’ambito di un non irragionevole esercizio di discrezionalità nella determinazione della dosimetria della pena, il ricorrente non si confronta effettivamente.
6.In conclusione, il ricorso deve essere considerato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stimata equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 24/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME