Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di ricorso inammissibile avverso una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso fondati e specifici, evidenziando come censure generiche o manifestamente infondate portino a una pronuncia di inammissibilità e a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. L’analisi della Corte si concentra sulla logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata, confermandone la validità.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 9 ottobre 2023 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso per Cassazione. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito, sollevando dubbi sulla sua responsabilità penale, sulla congruità della pena inflitta e sulla configurabilità dell’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti e i motivi del ricorso, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale esito non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità dei motivi di impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi pretestuosi.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su argomentazioni precise e tecniche, che confermano la correttezza dell’operato della Corte territoriale.
Manifesta Infondatezza dei Motivi
Il nucleo della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come “manifestamente infondati”. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dal ricorrente alla sentenza di condanna fossero palesemente prive di pregio giuridico. Non sono state individuate violazioni di legge o vizi logici nella decisione della Corte d’Appello tali da giustificare un annullamento della stessa.
Coerenza della Motivazione della Corte d’Appello
La Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse motivato la sua decisione in modo “logico, coerente e puntuale”. In particolare, la sentenza d’appello aveva adeguatamente argomentato su punti cruciali contestati dal ricorrente:
* Sussistenza della violenza: La Corte d’Appello aveva spiegato in modo convincente perché la condotta dell’imputato integrasse una forma di violenza idonea a configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
* Trattamento sanzionatorio: Anche la pena inflitta era stata giustificata in base a criteri di congruità, tenendo conto delle specificità del caso.
* Recidiva: La configurabilità della recidiva era stata correttamente motivata, senza vizi logici o giuridici.
Poiché la motivazione della sentenza impugnata risultava completa e priva di difetti, le censure del ricorrente si sono risolte in un tentativo, non consentito in sede di legittimità, di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, già compiuta dai giudici di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando una sentenza di appello è ben motivata e immune da vizi, un ricorso basato su censure generiche o manifestamente infondate è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione ha implicazioni pratiche significative: oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente subisce un’ulteriore sanzione pecuniaria, a testimonianza della necessità di adire la Suprema Corte solo con motivi seri e fondati.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla motivazione della sentenza d’appello?
La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era logica, coerente e puntuale sia sulla responsabilità penale e sulla sussistenza del reato, sia sulla congruità della pena e sulla configurabilità della recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.
Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate.
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla penale responsabilità e, in particolare, alla sussistenza di una violenza idonea ad integrare il reato contestato (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
che, inoltre, il giudice del gravame ha correttamente motivato anche con riferimento alla congruità del trattamento sanzioNOMErio irrogato dal primo giudice e alla configurabilità della recidiva contestata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024
Il Cons COGNOME e estensore COGNOME