Ricorso Inammissibile: Quando le Motivazioni Generiche Portano alla Conferma della Condanna
Quando si impugna una sentenza, la forma è sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata, non una mera riproposizione delle proprie tesi.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna in primo grado. L’imputato era stato ritenuto colpevole di un reato previsto dall’art. 336 del codice penale, verosimilmente per aver proferito frasi minatorie nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali:
1. Una presunta errata valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici di merito, che avrebbero male interpretato la natura delle frasi pronunciate.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta ingiusta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Vediamo nel dettaglio le motivazioni dietro questa netta decisione.
Le Motivazioni
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, riscontrando in entrambi una carenza fondamentale che ne ha precluso l’esame nel merito.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi
Con riferimento al primo punto, la Cassazione ha evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a “evocare la violazione dell’art. 336 cod. pen.” senza però condurre una “puntuale disamina critica” della valutazione fatta dai giudici d’appello. In altre parole, l’atto di ricorso non contestava specificamente il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata, ma si risolveva in una generica lamentela.
I giudici di legittimità hanno ribadito che la Corte d’Appello aveva fondato la propria decisione su una valutazione critica delle dichiarazioni dei verbalizzanti, ritenendo accertata la “valenza intrinsecamente minatoria” delle frasi, collegate proprio al compimento di un atto d’ufficio. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta quando l’impugnazione non si confronta in modo specifico con queste argomentazioni.
Il Rigetto della Richiesta di Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato e generico. La Corte ha sottolineato che la sentenza di primo grado, formando un “unicum” con quella d’appello, aveva già spiegato in modo esauriente le ragioni del diniego delle attenuanti. I giudici di merito avevano infatti evidenziato la “gravità della condotta” e “l’assenza di elementi positivi di valutazione” a favore dell’imputato. Il ricorso non ha mosso alcuna critica specifica a questa motivazione, limitandosi a riproporre la richiesta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata specializzazione e precisione. Non è sufficiente manifestare il proprio dissenso rispetto a una sentenza; è necessario smontare analiticamente il percorso motivazionale del giudice, evidenziandone vizi logici o errori di diritto. Un’impugnazione generica, che non si confronta con le ragioni della decisione, è destinata a essere dichiarata inammissibile, con l’effetto di rendere definitiva la condanna e di aggiungere un ulteriore onere economico per il ricorrente. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. L’appellante non ha fornito una critica puntuale e specifica della valutazione delle prove fatta dai giudici di appello, limitandosi a lamentare la violazione di legge in modo astratto.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla richiesta di attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche, poiché la sentenza impugnata aveva già adeguatamente motivato tale diniego sulla base della gravità della condotta e dell’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso;
Con riferimento al primo motivo di ricorso, lo stesso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell’art. 336 cod. pen. Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell’ufficio del destinatario.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di primo grado, che si fonde in un unicum con la sentenza impugnata, evidenzia puntualmente la gravità della condotta e l’assenza di elementi positivi di valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024
Il Consi COGNOME re estensore COGNOME