Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa non solo portare alla conferma di una condanna, ma anche a ulteriori conseguenze economiche per l’imputato. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e gli errori da evitare per non vederlo respinto prima ancora di essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Trapani e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato giudicato colpevole del reato di detenzione illecita di 158,8 grammi di marijuana, un reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990).
Non rassegnandosi alla decisione di secondo grado, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tentando di contestare l’affermazione della responsabilità penale del suo assistito.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo principale di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno rilevato che le censure mosse alla sentenza d’appello non erano altro che una semplice riproposizione dei temi già introdotti con il precedente atto di gravame.
In altre parole, la difesa si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche ragioni che avevano portato i giudici di secondo grado a confermare la condanna. Questo approccio è stato considerato processualmente scorretto e insufficiente per giustificare un esame nel merito da parte della Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza, richiamando espressamente una sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8825/2017, Galtelli). Secondo tale orientamento, i motivi di ricorso per cassazione devono possedere un grado di specificità tale da consentire l’immediata individuazione delle questioni da risolvere. Non basta lamentare genericamente un’ingiustizia, ma è necessario criticare in modo puntuale e argomentato la decisione impugnata.
Quando un ricorso si limita a reiterare le stesse doglianze già esaminate e rigettate nel grado precedente, senza attaccare la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza d’appello, esso perde la sua funzione e diventa, di fatto, inammissibile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una risposta congrua, non contraddittoria e coerente con le prove, e il ricorso non è riuscito a scalfire la validità di tale ragionamento.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è divenuta definitiva. In secondo luogo, conformemente alla prassi, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La vicenda sottolinea l’importanza di formulare ricorsi tecnicamente validi, che si confrontino seriamente con le motivazioni della sentenza impugnata, pena la loro immediata reiezione con aggravio di spese.
Cosa succede quando un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile?
L’impugnazione non viene esaminata nel merito, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso può essere considerato una semplice ripetizione dei motivi di appello?
Perché non si confronta criticamente con le argomentazioni della sentenza che sta impugnando, ma si limita a riproporre le stesse questioni già presentate e respinte nel grado di giudizio precedente, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella decisione del giudice d’appello.
Qual è la conseguenza economica per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo questa ordinanza, oltre al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Trapani di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 158,8 di marijuana, in Alcamo, il 27/10/2021);
ritenuto che il ricorrente ha dedotto vizi inesistenti, quanto alla affermazione della penale responsabilità (la doglianza costituendo riproposizione dei temi introdotti con il gravame, ai quali il giudice d’appello ha dato una risposta congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, oltre che coerente con gli elementi probatori richiamati in sentenza);
che le censure, in definitiva, sono reiterative di quelle formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell’appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024