Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38098 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti da NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Rilevato che, a motivi di ricorso, i rispettivi difensori lamentano quanto segue.
COGNOME COGNOME: 1. Mancata assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; 2. Mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 3. Mancata applicazione del minimo della pena previa esclusione della recidiva e mancata concessione delle attenuanti generiche.
COGNOME NOME: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, errore sulla ricostruzione del fatto.
COGNOME NOME: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Considerato, quanto alle doglianze proposte dagli imputati in tema di affermazione di penale responsabilità e riqualificazione del fatto (motivi primo e secondo di NOME COGNOME, motivo unico di COGNOME e COGNOME) che le argomentazioni illustrate nei rispettivi ricorsi sono manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di reale confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica al ragionamento seguito dalla Corte di merito nella decisione impugnata ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità.
Considerato che i rilievi difensivi, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto alle ulteriori censure formulate da NOME COGNOME in tema di trattamento sanzionatorio, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva qualificata, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l’idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati.
Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 – 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 – 01).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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