Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità della Corte di Cassazione. Il caso riguarda un individuo condannato per violazioni al Codice della Strada che, appellandosi alla Suprema Corte, ha visto le sue doglianze respinte senza un esame nel merito. Analizziamo le ragioni di questa decisione.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per un reato previsto dall’articolo 117 del Codice della Strada. Non rassegnato alla decisione della Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi al suo difensore per articolare tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
Il ricorrente basava il suo appello su tre presunti vizi della sentenza impugnata:
1. Erronea applicazione della legge penale: Si lamentava un’errata applicazione di diverse norme, tra cui l’art. 116 del Codice della Strada e l’art. 521 del codice di procedura penale.
2. Secondo motivo irrilevante: Veniva contestata l’applicazione dell’art. 187, comma 8, del Codice della Strada, unitamente a vizi di motivazione.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si contestava l’erronea applicazione degli articoli 62-bis del codice penale e 581 del codice di procedura penale, lamentando una motivazione carente e illogica sul punto.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse meritevole di accoglimento, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, la Corte ha ribadito che le sentenze di merito erano sorrette da un solido apparato argomentativo, in particolare riguardo alla responsabilità dell’imputato e alla sua recidiva nel biennio.
Analizzando i singoli motivi, la Corte ha osservato:
– Il primo motivo celava, dietro l’apparente denuncia di un vizio di legittimità, un tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Questa attività, però, è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere riesaminata in sede di Cassazione, la quale si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
– Il secondo motivo è stato giudicato del tutto inconferente, poiché si riferiva a una fattispecie di reato non oggetto della contestazione nel processo in questione.
– Anche il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Corte ha evidenziato come la decisione dei giudici di merito fosse ampiamente giustificata. Il diniego del beneficio era infatti sostenuto da un apparato argomentativo coerente, che poneva in luce la personalità negativa dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali. Questo elemento, unito alla recidiva, rendeva la decisione di non concedere le attenuanti del tutto legittima e correttamente motivata.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione riafferma un principio cardine: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. I ricorsi devono sollevare questioni di pura legittimità, ossia relative a violazioni di legge o a vizi logici manifesti della motivazione, senza tentare di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Quando i motivi sono generici, irrilevanti o mirano a una revisione del merito, l’esito non può che essere una declaratoria di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, i motivi proposti non riguardano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma tentano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, oppure quando sono manifestamente infondati o si riferiscono a reati non contestati.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate perché la Corte di merito ha valutato negativamente la personalità dell’imputato, tenendo conto dei suoi numerosi precedenti penali e della sua recidiva. Questa motivazione è stata ritenuta logica e sufficiente dalla Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo, rendendo definitiva la condanna stabilita dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato 117, commi 15 e 17 cod. strada. na Gaspare, di cui all’art.
Rilevato che il ricorrente lamenta: I) inosservanza ed erronea della legge penale in relazione agli artt. 116, comma 17, cod. stra proc. pen.; 24 Cost.; II)Inosservanza ed erronea applicazione della in relazione agli artt. 187, comma 8, cod. strada, mancanza, contr manifesta illogicità della motivazione; III) Inosservanza ed erronea della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 581 cod. proc. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. applicazione ida; 521 cod. legge penale addittorietà e i applicazione i., mancanza,
Considerato che le sentenze di merito sono assistite da confen argomentativo a sostegno dell’affermazione di responsabilità stante l’acclarata ricorrenza della recidiva nel biennio, argomentata dalla Corte di merito. ?.nte apparato dell’imputato, Puntualmente
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di r l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva com Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, u adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su cor inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili esperienza e convergente con quello del Tribunale. icorso, dietro in realtà la del materiale petenza della congrua e retti criteri di massime di
Considerato che il secondo motivo di doglianza si appalE inconferente, in quanto si riferisce a fattispecie di reato non in contE ‘sa del tutto ‘stazione.
Rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, anch’esso argomentazioni che non hanno attinenza con il reato contestato, del beneficio delle attenuanti generiche è sostenuto da confere argomentativo, avendo la Corte di merito posto in evidenza personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali. fondato su he il diniego nte apparato la negativa
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE euro tremila in favore della Cassa delle ammende. missibile, con !Ila somma di
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr s 0.ente