Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i Fatti
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discute più se i fatti siano andati in un modo o in un altro, ma solo se la legge sia stata applicata correttamente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando la condanna per il reato di evasione. Analizziamo insieme la decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
In primo luogo, ha contestato la ricostruzione dei fatti che aveva portato alla sua condanna, proponendo una versione alternativa smentita, a dire dei giudici, dalla sentenza impugnata. In secondo luogo, si è lamentato del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito non avesse valutato correttamente gli elementi a suo favore.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa. Il verdetto è stato netto: il ricorso è inammissibile.
Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna stabilita dalla Corte d’Appello, ma anche un’ulteriore sanzione per il ricorrente. Quest’ultimo è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica per chi presenta un ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo puntuale le ragioni della sua decisione, che si basano su principi fondamentali della procedura penale e del ruolo della Cassazione.
Censura sul Merito e non sulla Legittimità
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché, di fatto, chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e dei fatti. Il ricorrente non ha evidenziato una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma ha semplicemente riproposto la sua versione dei fatti. La Suprema Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di essere un ‘terzo giudice del fatto’, ma un ‘giudice della legge’ (giudizio di legittimità). Se i giudici di primo e secondo grado hanno motivato in modo logico e coerente la loro decisione, la Cassazione non può intervenire per sostituire la loro valutazione con una diversa.
La Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato respinto per ragioni simili. La concessione di queste attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve motivare la sua scelta. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente spiegato perché non vi fossero elementi favorevoli all’imputato tali da giustificare una riduzione della pena. La critica del ricorrente si è risolta, anche in questo caso, in una censura di fatto sull’esercizio di tale potere, non ammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un’importante lezione sul funzionamento del sistema giudiziario italiano. Sottolinea che il ricorso per cassazione non è un’ulteriore possibilità per rimettere tutto in discussione. È uno strumento specifico, finalizzato a correggere errori di diritto e a garantire l’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale. Tentare di utilizzare questo strumento per contestare l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito non solo è inutile, ma espone anche al rischio concreto di essere condannati al pagamento di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie. La decisione finale spetta sempre alla valutazione attenta della Corte, che agisce come custode della corretta applicazione delle norme.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non contestavano violazioni di legge (vizi di legittimità), ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e criticavano l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, attività precluse alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34086 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile svol una versione in fatto smentita correttamente dalla sentenza impugnata.
Ritenuto che il secondo motivo sul diniego delle attenuenti generiche svolge una censura in fatto all’ esercizio dei poteri discrezionali demandati a giudice di merito che ha ineccepibilmente rilevato l’assenza di elementi favorevoli all’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consi lie re estensore
Così deciso il 12 luglio 2024
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