Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Impugnazioni Ripetitive
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale presentare motivi di ricorso solidi e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza n. 27221/2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come un’impugnazione meramente ripetitiva sia destinata al fallimento, ribadendo il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità e non di merito.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato giudicato colpevole per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Oltre alla condanna per il reato specifico, i giudici di merito avevano riconosciuto la sussistenza della recidiva e avevano negato la concessione delle attenuanti generiche. Non accettando la decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare il verdetto.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 7 giugno 2024, ha messo un punto fermo sulla vicenda. Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di Cassazione.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
In sostanza, il tentativo di ottenere una revisione della sentenza si è tradotto in un’ulteriore sanzione economica, senza che la Corte entrasse nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. La Corte ha spiegato che l’impugnazione non faceva altro che ‘replicare’ profili di censura che erano già stati ‘adeguatamente vagliati e disattesi’ dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
I giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni della Corte d’Appello erano:
– Giuridicamente corrette e puntuali: La decisione impugnata era ben fondata sul piano del diritto.
– Coerenti con le prove: Le conclusioni erano in linea con le emergenze processuali acquisite.
– Logicamente ineccepibili: Il ragionamento seguito dai giudici di merito era privo di manifeste incongruenze.
Il ricorrente, invece di evidenziare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), si è limitato a riproporre le stesse doglianze difensive, sperando in una diversa valutazione dei fatti. Ma la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’; il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso era privo di critiche pertinenti al ruolo della Suprema Corte, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare specifici errori di diritto e non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Un’impugnazione che si limita a ripetere argomenti già respinti, senza individuare vizi concreti nella sentenza impugnata, è destinata a essere dichiarata inammissibile, con l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni per il ricorrente. La decisione conferma la necessità di un approccio rigoroso e mirato nell’ultimo grado di giudizio, per evitare di incorrere in un epilogo processuale sfavorevole e costoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a replicare argomenti e profili di censura che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito (Corte d’Appello), senza sollevare nuovi ed effettivi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo quanto stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti o le prove come farebbe un tribunale o una corte d’appello, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatament vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ri al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre ch immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo ai costituiti del reati di resisten contestato, alle valutazioni spese nel confermare il giudizio sulla ritenuta recidiva e nel ne l’applicazione delle generiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.