Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25865 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Noci; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza del 31/03/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del tribunale di Bari del 7 luglio 2022, con cuì COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati ciascuno per i reati di cui all’art. 73 comma 4 e 80 comma 1 lett. a del DPR 309/90.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in punto di responsabilità. In sentenza non vi sarebbe alcun riferimento al capo 1 inerente i fatti ascritti all’imputato. Nello stesso motivo si deduce, altresì, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e si osserva che l’imputato non potrebbe ritenersi responsabile dei fatti contestatigli per mancata individuazione del giorno certo dei fatti, e per mancato sequestro di sostanza stupefacente. Mancherebbe anche ogni acc:ertamento tecnico sulla droga e qualsiasi atto investigativo di perquisizione. I testi sentiti avrebbero riferito d droga da ritenersi priva di effetto stupefacente.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, evidenziandosi la tenuta, da parte dell’imputato, di un comportamento in alcun modo attivo o partecipativo. La corte di appello avrebbe quindi errato nel confermare la prima sentenza e quindi avrebbe applicato un eccessivo trattamerto sanzionatorio. Mancherebbero elementi a supporto della aggravante rinvenuta. Nulla osterebbe alla concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche per il comportamento tenuto dall’imputato nel processo e con le forze dell’ordine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è del tutto infondato, emergendo una puntuale confutazione, da parte dei giudici, del primo motivo di gravame formulato in punto di responsabilità, realizzata attraverso un’articolata illustrazione RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, anche dichiarative, e quindi una coerente condivisione del a prima sentenza che, come noto, siccome conforme con quella impugnata deve essere valutata unitamente alla stessa ai fini della ricostruzione della motivazione. La quale, quindi, è puntuale, articolata e coerente, senza che rispetto alla stessa emerga una puntuale critica che sia diversa da una mera rivalutazione del merito della vicenda, peraltro priva di allegazione RAGIONE_SOCIALE integrali dichiarazioni dei testi citati; rivalutazione, come noto, inammissibile in questa sede.
Anche il secondo motivo è inammissibile in questa sede, a fronte di censure per vizi di motivazione che invece di illustrare gli stessi, in particolare con riguardo alla mancanza di motivazione indicata in rubrica, peraltro smentita dalla sussistenza di una articolata spiegazione come sopra sintetizzata, si dilunga in una generica asserzione della assenza di ogni condotta positiva rilevante dell’imputato. Generica è anche la contestazione del trattamento sanzionatorio, espressamente motivato, alla luce del principio della necessità di una motivazione sul punto non particolarmente elaborata nel caso, quale quello di specie, della applicazione di una pena inferiore al minimo edittale e della espressa valorizzazione, comunque,
della gravità dei fatti. A fronte di un ben illustrata insussistenza di ele giustificativi RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, emerge una censw -a sulla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE stesse del tutto generica e che non cerca di confutar motivando, l’assunto dei giudici sulla carenza di effettive forme di collaborazione
3. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto ch il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spes procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in dat 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricor sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in v equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso, il 20.02.2024.