Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23517 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CHIVASSO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME,;a CHIVASSO il DATA_NASCITA COGNOME NOME natqà GENOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore, avv. NOME COGNOME, che, dopo breve discussione, ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con sentenza del 5/12/2023 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 26/11/2021, che aveva condanNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato loro rispettivamente ascritto.
Le imputate, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti reato loro ascritti e alla relativa commissione Rileva la difesa che la Corte territoriale non ha fornito congrua risposta alle doglianze sollevate con l’atto di appello.
2.1 Quanto all’elemento materiale, la difesa contesta la provenienza fur degli pneumatici sequestrati, ritenendo inattendibile la persona offesa, che consegnava agli inquirenti l’elenco degli pneumatici rubati dal suo depos tra cui quelli che si ritiene nella disponibilità delle imputate – sol sequestro avvenuto all’interno del campo nomadi.
2.2 Quanto all’ascrivibilità dei fatti per cui si procede alle odierne ri la difesa evidenzia che sussiste discrasia tra quanto risulta dai ver sequestro e quanto affermato dagli agenti operanti nel corso del dibattime che i luoghi in cui i beni sono stati rinvenuti non sono nella disponibilità es delle odierne ricorrenti, tenuto conto che si trovavano in spazi comuni all’i del campo nomadi; che, quanto più specificamente alla posizione della COGNOME, teste ha riferito che gli pneumatici si trovavano nelle pertinenze dell’abita che su di essi vi era l’etichetta riconducibile all’esercizio commercia persona offesa, mentre dal verbale di sequestro risulta che furono rinvenut pressi dell’abitazione e che solo uno di essi recava detta etichetta; che, alla posizione di NOME COGNOME, analoghe considerazioni valgono per g pneumatici marca Kleber rinvenuti nei pressi della sua abitazione, mentre per gl pneumatici montati su una autovettura Subaru Impreza si evidenzia che detto veicolo risulta intestato ad un terzo e per quelli di marca Brigdestone, montati sulla Punto di proprietà della ricorrente, si contesta la carenza di prova in o alla provenienza furtiva; che, quanto alla posizione di NOME COGNOME, il dife rimanda alle considerazioni svolte in relazione alla provenienza furtiva pneumatici.
Rileva, inoltre, la difesa che, con riferimento alla mancata spiegazione possesso dei beni, valorizzata dalla Corte territoriale, detta regol applicazione solo laddove sia provato il possesso dei beni in capo all’impu dato questo decisamente contestato per le ragioni sopra sintetizzate.
2.3 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivaz relazione all’art. 99 cod. pen., con riferimento alle posizioni di NOME COGNOME. Osserva in proposito che la recidiva è stata ritenuta unicame in considerazione dei precedenti penali da cui le ricorrenti risultano g senza dar conto delle ragioni per le quali è stato ritenuto che il re rispettivamente ascritto fosse espressione di una maggiore pericolosità.
2.4 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in rel al rigetto nei confronti di tutte e tre le imputate della richiesta di so della pena detentiva con quella pecuniaria di cui alla legge n. 689 del Rileva, in particolare, che la motivazione è del tutto astratta, avuls
concreta valutazione delle condizioni soggettive delle ricorrenti e in contrasto con la ratio legis della Riforma Cartabia, che considera la pena detentiva quale X extrema ratio; che la pena comminata alla COGNOME ed a NOME COGNOME è inferiore ad un anno di reclusione e che tale diventerebbe la pena inflitta a NOME COGNOME, qualora si escludesse la recidiva in accoglimento del secondo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1.1 n primo motivo non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Peraltro, reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Va, poi, evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione alla affermazione della responsabilità degli imputati costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01).
Tanto premesso, si osserva che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, COGNOME, Rv. 237652 – 01). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018, COGNOME, Rv. 272018 – 01; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Buraschi, Rv. 243636 – 01) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione
di responsabilità in ordine alla rapina in contestazione), il vizio di trav della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso i ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probato asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come ogget valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
In altri termini, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione n. 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sezione 6, n. 5465 d 4/11/2020, F., Rv. 280601 – 01), il sindacato del giudice di legittimi discorso giustificativo del provvedimento impugNOME deve mirare a verificare c la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente ido rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della deci adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione regole della logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esent insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità l tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimost tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svol giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanifi radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione.
1.1.2 Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertament valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornir ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giu infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univ l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamen significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – s grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincim del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprens ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invec necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sos l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una fo esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in gr disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini a interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestam incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pe chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazio effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito d
deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”.
1.1.3 Tale controllo, per sua natura, è destiNOME a tradursi valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, invero, preclusa, i di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi d posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diver parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli ado giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una mig capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la pecul funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare c motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le part prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’ite seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, a a seguito delle modifiche dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. opera dell’art. 8 della L. n. 46 del 2006, «mentre non è consentito dedu travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legitt sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella comp nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vi travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultat prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal c non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice d ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano» (Sez n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1.4 Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisio giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispet quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricer una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativ giudice di legittimità può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fo prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugNOME. Invero, sol l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle indiziarie contenuta nel provvedimento impugNOME può essere sottoposto’ a controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la ris alle regole della logica, oltre che del diritto e all’esigenza della com
espositiva (Sezione 6, n. 40609 del 01/10/2008, COGNOME, Rv. 241214 – 01).
1.1.5 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha risposto punto per punt doglianze avanzate dalla difesa, dando conto degli elementi da cui ha desunto provenienza furtiva degli pneumatici e di quelli sulla base dei quali ha att ad ognuna delle ricorrenti la disponibilità degli pneumatici ad ognuna di ascritti, proponendo una lettura complessiva degli elementi a carico di ogn delle odierne imputate. In particolare, quanto alla provenienza degli pneuma dal deposito della persona offesa, entrambi i provvedimento di merito han valorizzato per un verso l’etichettatura riportante la ragione sociale del della persona offesa e per altro verso la lista con il materiale sottratto pr solo pochi giorni dopo la scoperta del furto (tenuto conto dell’elevato nume pneumatici stoccati nel magazzino, nell’ordine di diverse migliaia); quanto disponibilità degli pneumatici da parte di ognuna delle ricorrenti, h evidenziato – con riferimento a quelli non ancora montati – la circostanza pe erano stati rinvenuti in prossimità delle abitazioni delle rispettive im mentre per quelli già montati ha fatto riferimento alla disponibilità autovetture sulle quali erano stati posizionati (irrilevante essendo la f intestazione ad un terzo soggetto di una delle autovetture).
Ebbene, a fronte di una motivazione congrua, analitica ed esaustiva, tutto esente da qualsivoglia vizio logico, la difesa si è limitata a ri doglianze, già avanzate ai giudici di appello, con le quali ha continuato nell di parcellizzazione del materiale probatorio ed ha cercato di fornire una lett fatto alternativa a quella fatta propria dai giudici di entrambi i gradi di me
1.2 Il secondo motivo è inammissibile perché generico, non risultand esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragion o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di spe invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitar ragioni sottese.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della crit argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione crit realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibi debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fat sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggett gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezz
la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
Per altro verso, si osserva che, in tema di motivazione della sentenz è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti pe formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevan silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia dis dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessari l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è suf una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale dedu senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sezione 3, n. 323 4/10/2022, T., Rv. 284061 – 01). Nel caso di specie, la maggiore pericolosità de reo, che ha giustificato l’applicazione della recidiva, si desume dalla compl struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato la gravità condotta tenuta e la negativa personalità delle due imputate, indicate c «soggetti recidivi, refrattari, come nel caso di specie, agli effetti det rieducativi che avrebbero dovuto sortire dalle precedenti esperienze giudiziari
1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte territorial ritenuto che, pur ricorrendo in astratto i presupposti per la sostituzion pena detentiva, all’esito di una valutazione in concreto, che ha valorizz pervicacia nel delinquere dimostrata da entrambe le imputate, ha stimato che stesse non dessero garanzie in ordine al rispetto delle prescrizioni conness pena sostitutiva richiesta, giungendo a stimare quest’ultima inidon salvaguardare le esigenze di tutela della collettività.
Trattasi di motivazione sintetica, ma congrua, che non risulta affetta da di manifesta illogicità, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pro la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonch ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Ca <uj delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.