Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione possa rendere definitiva una condanna penale. Quando un imputato si rivolge alla Suprema Corte, non può semplicemente chiedere di riesaminare i fatti come se si trattasse di un terzo grado di giudizio. È necessario, invece, sollevare specifiche questioni di diritto o vizi procedurali. In caso contrario, come vedremo, il ricorso viene respinto senza un’analisi del merito, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta semplice documentale. Sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello di Firenze avevano confermato la sua responsabilità penale.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’insussistenza del reato per difetto di offensività della condotta. In sostanza, la difesa sosteneva che le irregolarità contabili contestate non avessero concretamente leso gli interessi dei creditori, rendendo la condotta penalmente irrilevante. A sostegno di tale tesi, era stata depositata anche una memoria aggiuntiva.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale del ricorso stesso.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze immediate e gravose per il ricorrente: la condanna al pagamento di tutte le spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito. I giudici hanno osservato che il motivo di ricorso presentato era ‘meramente riproduttivo’ delle censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d’Appello.
In altre parole, la difesa non si è confrontata criticamente con le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata, ma si è limitata a chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove e un diverso apprezzamento dei fatti. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità, dove il ruolo della Corte è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di ricostruire l’accaduto. L’assenza di una critica specifica e puntuale alle ragioni della Corte d’Appello ha reso il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Gli Effetti Pratici della Decisione
La declaratoria di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Per l’imputato, ciò significa che la sua responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale è accertata in via irrevocabile.
Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione per chi intende adire la Corte di Cassazione: è fondamentale che il ricorso articoli vizi specifici della sentenza impugnata (violazioni di legge o difetti di motivazione), evitando di trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito. In mancanza di questi requisiti, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso presentato dall’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di Cassazione.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato di bancarotta semplice documentale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37577 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37577 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROCCA DI NETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di bancarotta semplice documentale ;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato formulando un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale deduce l’insussistenza del reato per difetto di offensività della condotta, ulteriormente argomentando con memoria depositata il 4 ottobre 2025;
che il predetto motivo di ricorso, così come proposto, è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sente impugnata), con i quali la difesa non si confronta, postulando, al contrario un’inammissibile rivalutazione della prova ed un apprezzamento in fatto precluso a questa Corte;
-che, COGNOME pertanto, COGNOME il ricorso deve essere COGNOME dichiarato inammissibile e all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2025