Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Riproduttivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo contenga elementi di novità e critiche puntuali alla sentenza impugnata. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile se ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la logica della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado, parzialmente riformata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile per un episodio di furto aggravato e per due distinti casi di utilizzo indebito di una carta di credito. Una terza accusa, relativa a un altro furto, era invece caduta in prescrizione.
Non accettando la decisione della Corte territoriale, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e perché è un Ricorso Inammissibile
L’imputato ha contestato la sentenza d’appello su due fronti principali:
1. Motivazione Apparente: Sosteneva che la motivazione della Corte d’Appello riguardo alla sua responsabilità per uno degli episodi di uso indebito di carta di credito fosse solo apparente, e quindi viziata.
2. Insussistenza dell’Aggravante: Contestava la presenza dell’aggravante del nesso teleologico, ovvero il legame finalistico tra i reati.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere queste argomentazioni, definendole indeducibili. Il motivo? Non erano altro che una pedissequa riproduzione delle censure già ampiamente esaminate e respinte, con argomenti giuridici corretti, dal giudice d’appello. La difesa, secondo la Suprema Corte, non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere sé stessa.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che i motivi proposti erano meramente riproduttivi di argomentazioni già valutate e disattese. L’imputato, in pratica, ha ignorato le ragioni fornite dalla Corte di Appello (citate nel provvedimento come presenti alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata) e ha ripresentato le stesse identiche lamentele. Questo comportamento rende il ricorso inammissibile perché non attacca in modo specifico e pertinente la decisione che si intende criticare.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria comporta automaticamente due conseguenze per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione si concentri sulle criticità giuridiche e sui vizi logici della sentenza di secondo grado, sviluppando argomentazioni nuove e pertinenti. Ripetere semplicemente le difese già respinte non solo è inutile, ma è anche controproducente, portando a un aggravio di spese per il ricorrente e alla cristallizzazione definitiva della condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza un reale confronto critico con le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso per Cassazione sono una semplice copia di quelle già avanzate e rigettate nel precedente grado di giudizio, senza aggiungere nuovi profili di diritto o contestare specificamente la logica della decisione che si sta appellando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base a quanto stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37573 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37573 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parzia riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizione del furto aggravato contestato al capo C), ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del furto aggravato contestato al capo A) e dei due fatti di utilizzo indebito di carta di cre contestati ai capi B) e D);
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato formulando due motivi d’impugnazione a mezzo dei quali deduce l’apparenza della motivazione offerta in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo D) e l’insussist dell’aggravante del nesso teleologico;
che entrambi i motivi di ricorso, così come proposti, sono indeducibili in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi co corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 9 e 10 della sente impugnata), con i quali la difesa non si confronta;
che, COGNOME pertanto, COGNOME il ricorso deve essere COGNOME dichiarato inammissibile e all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il Co gli re estensore
Il COGNOME sidente