Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello non Superano il Vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e tecnicismo. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario individuare specifici vizi di legittimità. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando i motivi sono generici o mirano a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio i confini del giudizio in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli per un reato previsto dall’articolo 4 della Legge n. 110 del 1975, normativa che disciplina il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione attraverso il suo difensore, basandolo su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione: si contestava alla Corte d’Appello di aver confermato la prima sentenza in modo acritico, senza un’analisi autonoma.
2. Errata dosimetria della pena: si lamentava un’eccessiva severità nella determinazione della sanzione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, dichiarandolo immediatamente inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la contestazione era formulata in termini generici e astratti, senza individuare specifici travisamenti delle prove o errori logici nel percorso argomentativo della Corte d’Appello. Al contrario, la Suprema Corte ha rilevato che i giudici di secondo grado, pur condividendo le conclusioni del primo giudice, avevano riesaminato i fatti e risposto puntualmente ai motivi d’appello, fornendo una motivazione autonoma ed esaustiva. Di conseguenza, il primo motivo è stato respinto perché non rispettava i requisiti tecnici per un valido ricorso inammissibile in sede di legittimità.
La Valutazione sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione sulla congruità della pena e sulla concessione delle attenuanti è una prerogativa esclusiva del giudice di merito. Questo potere discrezionale può essere censurato in sede di legittimità solo se esercitato in modo palesemente illogico o contraddittorio.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la decisione dei giudici di merito era stata congruamente e logicamente motivata, facendo specifico riferimento ai “gravi, numerosi ed allarmanti” precedenti penali dell’imputato e all’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una mitigazione della pena. Pertanto, tentare di sottoporre alla Cassazione una nuova valutazione di questi aspetti si traduce in una richiesta inammissibile di revisione del merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando due punti cruciali. In primo luogo, il motivo relativo al vizio di motivazione è stato considerato generico e aspecifico, poiché non indicava concretamente dove la Corte d’Appello avesse errato nel suo ragionamento. In secondo luogo, le doglianze sulla pena e sulle attenuanti non rappresentavano una critica alla logicità della motivazione, ma un tentativo di ottenere un nuovo e più favorevole giudizio sui fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione. La decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta incensurabile perché fondata su elementi concreti (i precedenti penali) e sviluppata secondo un iter logico coerente.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza di redigere i ricorsi per Cassazione con estrema attenzione ai limiti del giudizio di legittimità. Non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti o l’opportunità delle valutazioni del giudice. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente sulla violazione di legge o su vizi logici manifesti della motivazione. La decisione finale, che dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, serve da monito: un’impugnazione non adeguatamente fondata su vizi di legittimità è destinata a fallire.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché generico, aspecifico e non collegato a precisi travisamenti delle prove. La Corte ha constatato che i giudici d’appello avevano fornito una motivazione autonoma ed esaustiva, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dai giudici di merito?
No, di norma la Corte di Cassazione non può modificare la pena. La sua valutazione (dosimetria sanzionatoria) e la concessione delle attenuanti sono decisioni discrezionali del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa non riscontrata in questo caso.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice di merito ha negato le attenuanti generiche basandosi sui ‘gravi, numerosi ed allarmanti’ precedenti penali dell’imputato e sulla totale assenza di elementi positivi che potessero giustificare una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5340 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 04/09/1968
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , che ha confermato la pronunci primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 de
considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta vizio di motivazion per avere la Corte acriticamente richiamato la sentenza di primo grado, è inammissib in quanto generico, , e avulso da pertinente individuazione di spec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; la C d’appello, peraltro, dopo avere premesso di integralmente condividere le conclusioni era pervenuto il primo Giudice, ha ripercorso i fatti sottesi all’imputazione, evidenz con motivazione autonoma ed esaustiva, la compiutezza del compendio probatorio; ha quindi analizzato i motivi di appello (che, dall’incontestata sintesi riporta sentenza d’appello, consistevano esclusivamente nella richiesta di riqualificazion fatto nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 4 comma 3 legge 110 del 1975, ed in do sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generi prevenendo ad un motivato rigetto degli stessi;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della dosimet sanzionatorio, e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazio squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valut attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di m esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifi riferimento ai “gravi, numerosi ed allarmanti” precedenti penali riportati dall’imp ed all’assenza di positivi elementi (neppure evocati in ricorso) valorizzabili ai f mitigazione della dosimetria sanzionatoria, o della concedibilità delle circos innominate, GLYPH è incensurabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024
IN CANC GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente