Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per gli imputati. Questo caso sottolinea l’importanza di non limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte, ma di costruire una critica puntuale e giuridicamente fondata della decisione impugnata.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata dall’uso di armi, emessa dal Tribunale di primo grado. La sentenza era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto provata la responsabilità penale di due imputati. Non accettando la decisione, i due soggetti decidevano di proporre ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente ripetitivi di censure già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio. In questo caso, i ricorsi sono stati giudicati carenti proprio sotto questo aspetto, rendendo inevitabile una pronuncia sfavorevole ai ricorrenti.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati dagli imputati. La Corte ha osservato che i ricorrenti si erano limitati a riproporre le stesse doglianze già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Non è stata mossa alcuna critica specifica e pertinente alle argomentazioni della sentenza di secondo grado; al contrario, si è assistito a una semplice reiterazione di profili di censura già noti. Questo approccio è stato considerato manifestamente infondato e non conforme ai requisiti di legge per un valido ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni Giuridiche
La Corte Suprema ha ribadito che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, un ricorso deve attaccare criticamente la ratio decidendi (la ragione della decisione) del giudice precedente, evidenziandone vizi specifici. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, ignorando le risposte già fornite dalla Corte d’Appello, svuota il ricorso della sua funzione. In base all’art. 616, comma 1, del codice di procedura penale, alla dichiarazione di inammissibilità consegue automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato a requisiti rigorosi. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un ulteriore onere economico per l’imputato. È fondamentale, per chi intende impugnare una sentenza, affidarsi a una difesa tecnica che sappia elaborare motivi di ricorso specifici, pertinenti e critici nei confronti della decisione che si intende contestare, evitando mere ripetizioni che sono destinate all’insuccesso.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna stabilita nei precedenti gradi di giudizio diventa definitiva ed esecutiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato ritenuto inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché mancava del requisito della specificità dei motivi. Gli imputati si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica puntuale e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la sanzione economica imposta ai ricorrenti oltre alle spese processuali?
Oltre al pagamento delle spese processuali, i ricorrenti sono stati condannati a versare una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36977 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36977 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TRICASE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2022 del Tribunale di Lecce, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al reato di minaccia aggravata dall’uso di armi e li aveva condannati alla pena di giustizia;
che i motivi di ricorso degli imputati, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto carenti del requisito della specificità dei motivi, perché si limitano a reiterare di profili di censura già adeguatamente vagliati da parte del Giudice di appello, le cui argomentazioni non vengono criticamente attaccate dai ricorrenti, e comunque sono manifestamente infondati per le ragioni già esplicitate nella sentenza impugnata;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/10/2025.