Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta un ricorso inammissibile, delineando i confini del proprio giudizio e chiarendo perché non tutte le doglianze possono trovare accoglimento. Il caso riguarda un imprenditore condannato per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, il quale ha tentato di ribaltare la decisione adducendo diverse motivazioni, tutte respinte dalla Suprema Corte. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso: L’Amministratore e l’Omessa Dichiarazione
Un imprenditore, legale rappresentante di una società, è stato condannato per non aver presentato le dichiarazioni fiscali relative all’anno 2014. Nel suo ricorso alla Corte di Cassazione, egli ha sostenuto la propria estraneità ai fatti, affermando di essere stato impossibilitato a gestire la società a causa di una frattura alla gamba. A suo dire, l’amministrazione di fatto era in mano a un altro socio. Tale circostanza, secondo la difesa, avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità penale.
Oltre a contestare la responsabilità, il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento di due importanti benefici:
1. La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
2. La concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, esaminando e respingendo ciascun motivo presentato dalla difesa. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni dei giudici.
Primo Motivo: Il Tentativo di Rivalutare i Fatti
La Suprema Corte ha subito chiarito che il primo motivo era inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una rilettura dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio. Il ruolo della Cassazione non è quello di un “terzo grado” di merito, ma di un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e priva di vizi. Proporre una versione alternativa dei fatti, come ha fatto il ricorrente, esula dalle competenze della Corte.
Secondo Motivo: La “Particolare Tenuità del Fatto”
Anche la richiesta di applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata rigettata. I giudici hanno sottolineato che l’imposta evasa ammontava a ben 61.347,00 euro. Un importo di tale entità è stato considerato tutt’altro che modesto, rendendo la motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato il beneficio, del tutto logica e non censurabile in sede di legittimità.
Terzo Motivo: Niente Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha definito “manifestamente infondato” il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche. La decisione dei giudici di merito era stata giustificata evidenziando la personalità negativa del ricorrente, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali. Questa valutazione, basata su elementi concreti, è stata ritenuta corretta e non sindacabile dalla Cassazione. Inoltre, la pena inflitta era già pari al minimo previsto dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il netto confine tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di superare questo confine, chiedendo alla Suprema Corte di fare ciò che non le compete, ovvero riesaminare le prove. La Corte ha ribadito che le valutazioni sulla rilevanza di una circostanza (come la frattura alla gamba), sulla gravità di un’evasione fiscale e sulla personalità dell’imputato rientrano nell’esclusiva competenza dei giudici di merito, a patto che siano supportate da una motivazione logica e coerente. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata adeguata su tutti i fronti, rendendo il ricorso privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un importante monito: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore possibilità per discutere i fatti, ma uno strumento per correggere errori di diritto. La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze onerose per il ricorrente, che viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende, qui fissata in 3.000 euro. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso che attacchino vizi di legittimità della sentenza, e non che si limitino a riproporre le stesse argomentazioni difensive già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o fornire una lettura alternativa dei fatti. Il suo compito è valutare se la sentenza impugnata abbia applicato correttamente la legge e se la motivazione sia logica e non contraddittoria.
Perché non è stata riconosciuta la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte ha ritenuto che l’entità dell’imposta evasa, pari a 61.347,00 euro, fosse troppo elevata per considerare il fatto di ‘particolare tenuità’. La gravità del danno economico ha escluso l’applicazione di questo beneficio.
Per quale motivo sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa della ‘personalità negativa del ricorrente’, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali. Questo elemento ha portato i giudici a ritenere non meritevole una riduzione della pena, che era già stata fissata al minimo previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18745 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18745 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, mediante il quale è stata denunciata la carenza e l’illogicità della motivazione nella parte relativa a affermazione di responsabilità, a causa della omessa considerazione della estraneità del ricorrente alla amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, gestita di fatto dal socio COGNOME causa di una frattura a una gamba subita dal ricorrente, legale rappresentante della società, circostanza che inciderebbe anche sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, è inammissibile, essendo volto, tra l’altro riproducendo i corrispondente motivo d’appello, a conseguire una rivisitazione e una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, che sono state valutate in modo adeguato nella sentenza impugnata, disattendendo l’identica prospettazione difensiva attraverso la sottolineatura della irrilevanza di detta circostanza, peraltro solo allegata, a consentire di ravvisa l’estraneità del ricorrente alla amministrazione della società e, con essa, alla omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2014.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la carenza e l’illogicità della motivazione anche con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, è volt censurare la valutazione di non modesta gravità del fatto, giustificata in modo non manifestamente illogico attraverso la sottolineatura dell’entità dell’imposta evasa, pari euro 61.347,00, come tale non suscettibile di rivisitazioni sul piano delle valutazioni merito nel giudizio di legittimità.
Osservato che il terzo motivo, mediante il quale analogo vizio della motivazione è stato sollevato con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena è manifestamente infondato, essendo stati adeguatamente giustificati il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, tra l’altro pari minimo edittale, evidenziando la personalità negativa del ricorrente, quale desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, con argomenti corretti e non manifestamente illogici, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente