Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’atto di impugnazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza un reale confronto critico con la sentenza impugnata. Analizziamo il caso specifico, che riguardava una condanna per cessione di sostanze stupefacenti, per comprendere le ragioni dietro questa decisione.
I Fatti del Caso: Condanna per Cessione di Stupefacenti
L’imputato era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di cessione di sostanza stupefacente a un’altra persona. La condanna si fondava su un quadro probatorio solido e convergente, che includeva:
* L’osservazione diretta dello scambio da parte degli operanti, appostati in una postazione di controllo.
* L’esistenza di contatti telefonici pregressi tra l’imputato e l’acquirente.
* Il rinvenimento della sostanza stupefacente addosso all’acquirente subito dopo lo scambio.
* Il ritrovamento del denaro, provento della cessione, nel marsupio dell’imputato.
Nonostante le prove, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. I giudici hanno stabilito che le censure sollevate dall’imputato erano ‘meramente reiterative’, ovvero si limitavano a riproporre le stesse questioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello.
L’elemento cruciale, sottolineato dalla Corte, è stata la totale assenza di un ‘effettivo confronto’ con la sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, non ha contestato specificamente e logicamente le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva ampiamente dimostrato la responsabilità penale sulla base delle prove raccolte. La Suprema Corte ha evidenziato come le prove fossero univoche: la percezione diretta dello scambio, i contatti telefonici, il rinvenimento della droga e del denaro non lasciavano spazio a dubbi. Persino l’esito negativo delle perquisizioni domiciliari e veicolari a carico del ricorrente è stato giudicato ‘neutro’ e incapace di scalfire la solidità del quadro accusatorio relativo a quello specifico episodio di spaccio.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la fine del processo, rendendo definitiva la condanna, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. La Corte ha infatti condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento. La decisione rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità che richiede argomentazioni giuridiche specifiche e pertinenti contro le motivazioni della decisione impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era meramente reiterativo, cioè si limitava a ripetere argomenti già respinti nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza d’appello.
Quali erano le prove principali alla base della condanna?
La condanna si basava su prove concrete e convergenti: l’osservazione diretta dello scambio di droga da parte delle forze dell’ordine, l’esistenza di precedenti contatti telefonici tra venditore e acquirente, il ritrovamento della sostanza stupefacente sull’acquirente e del denaro sul venditore.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18721 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18721 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del delitto di cessione di sostanza stupefacente a COGNOME NOME – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/05/2023, con cui la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Ascoli Piceno, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità;
ritenuto che la censura sia inammissibile perché meramente reiterativa e comunque priva di un effettivo confronto con la sentenza impugnata, che ha ritenuto ampiamente provata la responsabilità del ricorrente alla luce di quanto direttamente percepito dagli operanti in ordine allo scambio (grazie alla postazione allestita), all’esistenza di pregressi contatti telefonici tra i due, al rinvenime dello stupefacente sulla persona del COGNOME e del danaro nel marsupio del ricorrente, nonché al carattere neutro – in tale univoco contesto – dell’esito negativo delle perquisizioni domiciliari e veicolari;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024
Il Presidente