Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spaccato chiaro su un esito processuale molto comune: il ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea come non sia sufficiente dissentire da una sentenza per ottenere una sua revisione dalla Suprema Corte. È necessario, invece, formulare critiche precise e fondate su errori di diritto, pena la conferma della condanna e l’addebito di ulteriori spese. Esaminiamo il caso per capire le ragioni dietro questa decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato dalla Corte di Appello di Palermo per il reato previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), che sanziona la violazione delle prescrizioni imposte con una misura di prevenzione. Contro tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Mancata assoluzione per inoffensività della condotta: Sosteneva di aver guidato l’autovettura solo per pochi metri vicino alla propria abitazione, un’azione a suo dire innocua.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Chiedeva il riconoscimento della ‘particolare tenuità del fatto’ prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Errata valutazione delle circostanze attenuanti generiche: Lamentava un’inadeguata considerazione degli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte: un Esempio di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente: valuta se i motivi presentati dall’appellante siano legalmente validi per giustificare un riesame. In questo caso, la risposta è stata negativa per tutte le doglianze.
Il Principio di Offensività e la Colpa
Sul primo punto, la Corte ha osservato che l’affermazione di aver guidato per ‘pochi metri’ non era supportata da alcuna prova e che, in ogni caso, l’imputato ha diritto a non dire la verità per difendersi. Aspetto cruciale, la contravvenzione in questione è punibile anche a titolo di colpa. Ciò significa che, per essere scagionato, l’imputato avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per rispettare la norma, un onere probatorio non assolto.
La Tenuità del Fatto di Fronte a Gravi Precedenti Penali
La richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. è stata respinta con una motivazione netta. I giudici hanno evidenziato come la non minima offensività del fatto fosse desumibile non solo dalla sua gravità intrinseca, ma soprattutto dai gravi precedenti penali del ricorrente. La sentenza menziona esplicitamente condanne per reati di estrema gravità come l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e l’estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tali precedenti sono stati considerati un indice di pericolosità sociale tale da escludere la possibilità di considerare il fatto di ‘particolare tenuità’.
La Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Infine, riguardo alle circostanze attenuanti, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la loro concessione e comparazione è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Questo giudizio sfugge al controllo della Cassazione se, come nel caso di specie, è sorretto da una motivazione logica e non arbitraria. I giudici di merito avevano correttamente bilanciato gli elementi, valorizzando l’intensità del dolo e i precedenti penali, a fronte di un’assenza di elementi positivi concreti portati dalla difesa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La ragione di fondo che accomuna il rigetto di tutti i motivi è la loro natura. La Corte ha definito le argomentazioni del ricorrente come ‘generiche e rivalutative’. In altre parole, l’imputato non ha evidenziato errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma ha semplicemente tentato di sollecitare la Cassazione a una nuova e diversa valutazione dei fatti. Questo è un compito che esula completamente dalle funzioni della Suprema Corte, il cui ruolo è quello di ‘giudice della legge’ (sindacato di legittimità) e non ‘giudice del fatto’. La mancanza di un confronto reale con le argomentazioni della Corte d’Appello ha reso il ricorso intrinsecamente debole e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: un appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, identificando con precisione i vizi di legittimità della decisione precedente. Proporre motivi generici o basati su una personale rilettura dei fatti non solo è inutile, ma controproducente. Comporta, infatti, la dichiarazione di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Perché un’azione di pochi metri, come guidare un’auto, non è stata considerata ‘inoffensiva’ dalla Corte?
La Corte ha ritenuto che non vi fossero prove a sostegno dell’affermazione del ricorrente e che, in ogni caso, il reato contestato è punibile anche a titolo di colpa. Pertanto, l’imputato avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per osservare la norma, cosa che non è avvenuta.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.)?
La richiesta è stata respinta a causa della gravità del fatto e, soprattutto, dei gravi precedenti penali del ricorrente, che includevano condanne per associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata, ritenuti indicatori di una significativa pericolosità sociale.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘inammissibile’ e quali sono le conseguenze?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti legali per essere esaminato nel merito, ad esempio perché i motivi sono generici o mirano a una nuova valutazione dei fatti. La conseguenza è la conferma immediata della condanna, l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18529 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18529 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce tre motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo – con il quale il ricorrente lamenta la mancata assoluzione dal reato per l’inoffensività della condotta, posto che egli guidò l’autovettura per pochi metri nei pressi dell’abitazione – non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha valorizzato l’assenza di evidenze sull’affermazione del ricorrente (che com’è noto ha diritto al mendacio) e che, in ogni caso, la contravvenzione de qua è punibile anche a til:olo di colpa, sicché non risultava che COGNOME avesse fatto tutto quanto in suo potere per osservare la norma violata;
rilevato, quanto al secondo motivo, relativo al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 1:31-bis cod. pen., che la sentenza impugnata ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalla duplice circostanza della sua gravità e dai gravi precedenti penali (anche per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata dalla cd. mafiosità) di cui il ricorrente risulta gravato;
considerato che a tali argomenti, il ricorrente oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità u diverso apprezzamento riservato al giudice del merito;
rilevato, infine, che con riferimento all’ultimo motivo, riguardante le circostante attenuati generiche, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazio costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o d ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la particolare intensità del dolo, la presenza di precedenti condanne e l’assenza di elementi – rinvenibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa – suscettibili di positiva valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione Corte cost. n. 186
del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente