Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
L’ordinanza n. 14582/2024 della Corte di Cassazione offre un importante monito sulla corretta formulazione dei ricorsi in sede di legittimità. Quando un ricorso si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, il suo esito è segnato: verrà dichiarato ricorso inammissibile. Questo caso specifico, relativo a un’ipotesi di truffa aggravata, illustra perfettamente il principio e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di truffa, aggravata ai sensi dell’articolo 640, secondo comma, n. 2-bis del codice penale, in relazione all’articolo 61, n. 5 dello stesso codice. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Brescia, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali. Entrambi i motivi contestavano la decisione dei giudici di merito, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante contestata.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede in un’osservazione preliminare e dirimente: i motivi proposti dal ricorrente non erano altro che una riproduzione di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto o criticato specificamente la logica giuridica della sentenza d’appello, ma si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già disattese.
La Ripetitività dei Motivi Come Causa di Inammissibilità
Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, un ricorso che non si confronta criticamente con la decisione di secondo grado, ma che semplicemente ne ignora le argomentazioni riproponendo le stesse difese, manca del requisito di specificità richiesto dalla legge e non può essere accolto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito risposte corrette e logiche alle obiezioni dell’imputato, sia sul piano giuridico che su quello fattuale (citando specificamente la pagina 6 della sentenza impugnata). A sostegno della propria decisione, i giudici di legittimità hanno richiamato consolidati orientamenti giurisprudenziali (Cass. n. 17937/2017 e Cass. n. 43706/2016), che confermano come la mera riproposizione di motivi già esaminati conduca inevitabilmente all’inammissibilità. La Corte ha quindi concluso che non vi erano i presupposti per un esame nel merito, essendo il ricorso privo di argomenti idonei a scalfire la correttezza della decisione precedente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è indispensabile formulare censure specifiche e nuove, che attacchino direttamente la ratio decidendi della sentenza di appello. Limitarsi a un ‘copia e incolla’ degli atti precedenti è una strategia destinata al fallimento. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche. Il ricorrente, infatti, è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma significativa (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver inutilmente attivato la macchina della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto principale del contendere nel ricorso?
L’oggetto principale era la contestazione della sussistenza di una circostanza aggravante del reato di truffa, prevista dall’art. 640, comma 2, n. 2-bis, in relazione all’art. 61, n. 5, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14582 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte d’appello di Brescia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della truffa di cui al n. 2-bis del secondo comma dell’art. 640 cod. pen., in relazione all’art. 61, n. 5), dello stesso codice, risult riproduttivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti sia giuridici (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 26989301; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, COGNOME, Rv. 268450-01) sia logici dal giudice del merito (si veda, in particolare, la pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.