Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Argomenti non Paga
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da motivi generici o dalla semplice ripetizione di argomentazioni già respinte. Questa analisi si concentra su un’ordinanza che ha confermato una condanna, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e non meramente ripetitive rispetto ai precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso: La Contestazione di una Condanna
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo mirava a contestare la valutazione della sua responsabilità, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati in un’ipotesi di reato meno grave. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già evidenziato elementi inequivocabili che dimostravano la provenienza illecita del bene in questione: il numero di telaio era stato abraso, mancavano la targa e la carta di circolazione. Questi indizi, secondo i giudici di merito, erano sufficienti a escludere una fattispecie più lieve.
Il secondo motivo di ricorso, invece, criticava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto immotivato.
L’Appello in Cassazione e l’Analisi della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era da dichiarare inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano un’attenta riflessione.
La Reiterazione dei Motivi: Una Strategia Inefficace
Con riferimento al primo punto, la Corte ha osservato come le argomentazioni del ricorrente non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già esposto e puntualmente disatteso dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse tesi, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Questo approccio rende il motivo di ricorso non meritevole di esame, poiché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice della legittimità della decisione.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile per Genericità
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato e, soprattutto, formulato in termini troppo generici. La Corte ha ricordato un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso nel processo. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta logica e completa, rendendo la censura del ricorrente manifestamente infondata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Non solo il ricorso non è stato esaminato nel merito, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, ribadisce che l’accesso alla giustizia di legittimità deve essere esercitato con responsabilità e cognizione di causa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi sono una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e respinti in appello, oppure quando sono formulati in termini del tutto generici e risultano manifestamente infondati.
È sufficiente ripetere gli stessi argomenti dell’appello per un ricorso in Cassazione?
No. La Corte ha stabilito che riproporre gli stessi motivi già disattesi nel precedente grado di giudizio, senza introdurre nuovi profili di critica alla logicità o legittimità della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. La Corte ha chiarito che il giudice, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, superando implicitamente tutti gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione posta a base giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazion quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza impugnata (pag. sottolineando l’evidente dimostrazione della provenienza illecita del bene (alla luce del nume di telaio abraso, dell’assenza della targa e della carta di circolazione), così escludendo c fatto possa integrare la meno grave ipotesi di cui all’art. 712 cod. pen.;
ritenuto che l’ulteriore motivo di ricorso, che contesta il diniego immotivato circostanze attenuanti generiche, è formulato in termini del tutto generici ed è comunqu manifestamente infondato, considerata la motivazione della Corte d’appello (pag. 3), scevra da ogni vizio logico, ricordando altresì che non è necessario che il giudice di merito, nel motiv diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente c riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superat gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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