Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione Comporta una Condanna
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro sistema giudiziario, ma non è un’azione priva di conseguenze. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma si traduca in un’ulteriore condanna economica per il proponente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i criteri di valutazione della Suprema Corte e le implicazioni per chi decide di percorrere l’ultimo grado di giudizio.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la violazione del principio del ne bis in idem, ovvero il divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto. A suo dire, la condanna inflittagli era illegittima perché riguardava questioni già giudicate in un precedente procedimento. La Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, ma l’imputato ha deciso di portare la questione fino in Cassazione.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha liquidato rapidamente, definendolo “manifestamente infondato oltre che genericamente proposto”. Questa formula indica una carenza grave nell’atto di impugnazione, che non riesce a sollevare dubbi concreti sulla correttezza della decisione impugnata.
I giudici hanno sottolineato che la questione del doppio giudizio era già stata valutata correttamente dalla Corte d’Appello. Le sentenze in questione, infatti, si riferivano a condotte illecite (cessioni di sostanze stupefacenti) consumate in periodi temporali diversi e che coinvolgevano soggetti differenti. Di conseguenza, non vi era alcuna sovrapposizione tra i fatti giudicati, rendendo l’eccezione del ricorrente del tutto priva di fondamento.
Le Conseguenze Economiche Previste dall’Art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità ha attivato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento.
In aggiunta, la legge prevede il versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. L’importo di questa sanzione viene stabilito dal giudice in via equitativa, tenendo conto delle questioni sollevate. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto congrua la somma di 3.000 euro.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su due pilastri principali. In primo luogo, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Il principio del ne bis in idem non era applicabile, poiché le condotte criminose oggetto delle due diverse sentenze erano chiaramente distinte per periodo di commissione, modalità e soggetti coinvolti. La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse semplicemente riproposto una questione già esaminata e correttamente risolta nel grado di giudizio precedente, senza addurre nuovi e validi argomenti. In secondo luogo, la genericità dell’impugnazione, che non specificava in modo adeguato le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della presunta violazione di legge. Questa carenza ha impedito un esame nel merito, portando direttamente alla dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un tentativo da fare alla leggera. Deve essere fondato su motivi seri, specifici e giuridicamente pertinenti. Un ricorso inammissibile, perché generico o palesemente infondato, non solo non ottiene la revisione della sentenza, ma comporta sanzioni economiche significative per il ricorrente. La decisione serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio, per evitare di aggravare la propria posizione processuale ed economica.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando le ragioni presentate sono palesemente prive di fondamento giuridico, o quando è proposto in modo generico, senza specificare chiaramente i motivi di contestazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, il cui importo è stabilito equitativamente dal giudice.
Perché in questo caso non è stato violato il divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem)?
Il divieto non è stato violato perché le sentenze si riferivano a condotte criminose distinte, consumate in periodi temporali diversi e che coinvolgevano soggetti differenti. Pertanto, non si trattava dello stesso fatto storico-giuridico, presupposto indispensabile per l’applicazione di tale principio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36239 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36239 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASCIONE NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 17220/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla violazione del divieto di un secondo giudizio è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto perché ripropone una questione già correttamente valutata in fatto ed in diritto nella sentenza impugnata, trattandosi di sentenze emesse per condotte consumate in periodi temporali diversi, oltre che riguardanti soggetti differenti coinvolti nelle cessioni della sostanza stupefacente;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025
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