Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5447 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5447 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato;
Rilevato che la Corte di appello di Napoli, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’odier ricorrente in ordine ai delitti di lesioni aggravate e violazione della legge armi, dand rilievo al fatto che – come risultante dagli atti (utilizzabili in ragione del rito abbrevi la persona offesa aveva dichiarato di essere stata ferita dall’imputato e che le telecamere di sorveglianza avevano immortalato la scena dell’aggressione;
Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha escluso di potere concedere le attenuanti generiche per l’assenza di elementi di segno positivo quali l’ammissione degli addebiti, il buon comportamento processuale ed il risarcimento del danno;
Rilevato che il condanNOME – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – in realtà chiede una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo in ordine al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzioNOMErio;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.