Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigorosi paletti che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando così la condanna per rapina a carico di due imputati. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere non solo i limiti del ricorso in Cassazione, ma anche principi cardine del diritto penale, come la qualificazione del reato di rapina e la concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati per il reato di rapina aggravata. Avverso la sentenza di secondo grado, entrambi proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a distinte strategie difensive. Il primo ricorrente contestava la correttezza della motivazione alla base della sua condanna e l’eccessività della pena inflitta, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il secondo, invece, sosteneva che il reato dovesse essere qualificato come tentato e non consumato, e contestava il riconoscimento dell’aggravante dell’uso dell’arma, trattandosi di una pistola giocattolo.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambe le impugnazioni, dichiarandole inammissibili. Questa decisione non entra nel merito di tutte le questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, rilevando vizi procedurali e di contenuto che impediscono un esame approfondito. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Le Motivazioni
L’ordinanza fornisce una chiara lezione sui requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione e su alcuni principi sostanziali del diritto penale. Vediamo nel dettaglio le ragioni della decisione.
La Necessità di Motivi Nuovi e Specifici
Un punto centrale della decisione riguarda la struttura del ricorso. La Corte ha dichiarato ricorso inammissibile per diversi motivi:
1. Motivi non dedotti in appello: Il primo ricorrente aveva sollevato una censura sulla motivazione della responsabilità penale che, però, non era stata presentata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. La legge (art. 606, comma 3, c.p.p.) vieta di introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che dovevano essere discusse prima.
2. Genericità e Reiterazione: I motivi del secondo ricorrente sono stati giudicati come una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le stesse difese.
Rapina Consumata e Uso dell’Arma Giocattolo
La Corte ha colto l’occasione per ribadire due importanti principi in materia di rapina:
* Consumazione del reato: Il reato di rapina si considera consumato, e non solo tentato, nel momento in cui l’agente acquisisce l’autonomo possesso della refurtiva, anche se per un breve lasso di tempo. Nel caso di specie, l’imputato era riuscito a uscire dal negozio con i beni rubati, e poco importa se è stato poi immediatamente inseguito e arrestato.
* Aggravante dell’arma: L’uso di un’arma giocattolo, se priva del tappo rosso e quindi indistinguibile da una vera, è sufficiente a integrare l’aggravante. Ciò che conta, ai fini della legge, è l’effetto intimidatorio sulla vittima, che percepisce una minaccia reale alla propria incolumità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: la Discrezionalità del Giudice
Entrambi i ricorrenti lamentavano la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ricordato che la decisione su questo punto rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale decisione è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, è supportata da una motivazione logica e non manifestamente illogica. Il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può basare il suo diniego sugli elementi che ritiene più rilevanti, come la mancanza di un reale pentimento o la gravità delle modalità dell’azione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza della tecnica processuale. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta legale, ma rappresenta anche l’impossibilità per l’imputato di far valere le proprie ragioni davanti al massimo organo della giurisdizione. La decisione sottolinea che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede di controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e, soprattutto, non meramente ripetitivi delle argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. La pronuncia conferma inoltre l’orientamento consolidato su temi cruciali come la consumazione della rapina e la rilevanza dell’uso di armi giocattolo, offrendo certezze interpretative agli operatori del diritto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è inammissibile quando solleva motivi non presentati nel precedente grado di appello o quando si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla corte di merito, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
L’uso di un’arma giocattolo in una rapina è considerato un’aggravante?
Sì. La Corte ha confermato che l’uso di un’arma giocattolo integra l’aggravante specifica del reato di rapina, poiché ciò che rileva è l’effetto intimidatorio che essa produce sulla vittima, la quale non è in grado di distinguerla da un’arma vera.
Perché i giudici possono negare le circostanze attenuanti generiche?
I giudici hanno un potere discrezionale nel concedere o negare le attenuanti generiche. Possono negarle se ritengono, con motivazione logica, che non sussistano elementi per una riduzione di pena. Non sono obbligati a considerare tutti gli argomenti della difesa, ma è sufficiente che basino la loro decisione su elementi ritenuti decisivi, come la mancanza di pentimento o la gravità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 19/06/1987 NOME nato a CATANIA il 09/05/1985
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con il quale si censura correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di all’art. 628 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non ri essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei mot di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 7;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano l’eccessività della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dell giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzion previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra n discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negl 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, le conclusioni argomentate del giudice del merito son incensurabili nella parte in cui evidenziano che: a) la confessione resa dall’imputato non indicativa di resipiscenza o pentimento, essendo stata fatta a fronte di un quadro probator imponente; b) l’imputato non si è sottoposto ad esame nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto per non fornire alcun elemento utile all’identificazione dei complici non identi c) le condizioni di disagio economico quale “movente” dell’azione delittuosa non sono state i alcun modo provate; d) la pena irrogata risulta calcolata al minimo edittale posto che, nel ca di specie, trova applicazione l’art. 628 co. 4 cod. pen., ergo il più elevato minimo edittale ivi previsto;
ritenuto che il primo e il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con i quali s contestano il mancato inquadramento della fattispecie nell’ipotesi del tentativo ex art. 56 cod. pen. e il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 628 co.3, n.1 cod. sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte evidenzia che: a) l’imputato ha conseguito l’autonomo possesso della refurtiva, uscendo dal negozio e allontanandosi a piedi, a nulla rilevando che l’impossessamento abbia avuto breve durata in virtù dell’inseguimento delle forze dell’ordine e dell’arresto del Salamanca; circostanza che l’arma utilizzata per commettere la rapina fosse un’arma giocattolo non esclude la sussistenza dell’aggravante in questione, atteso che ai fini della sua configurabi ciò che rileva è l’effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall’uso di un ogget abbia l’apparenza esteriore dell’arma;
che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione de circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestament infondato in presenza di una motivazione a pag. 5 esente da evidenti illogicità, anch considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudic di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rileva rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pres . en