Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVARA il 15/06/1966
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez
della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto d all’art. 640 cod. pen., lamentando, in particolare, l’insussistenza degli artifi
raggiri, nonché dell’elemento soggettivo, è privo dei requisiti di specificità pr a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragio di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente,
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessi delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare un’alternativ
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adotta giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergen processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2 Bruzzese, Rv. 278373 – 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279908 – 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, particolare, pag. 6 della sentenza impugnata dove il giudice di appello, con congr e non illogici argomenti, ritiene pienamente integrati gli elementi costitutiv delitto di truffa, sussistendo l’induzione in errore del COGNOME ad opera del r realizzato dall’odierno ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.