Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un’impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto già analizzate e decise, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo insieme questo caso per capire le dinamiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: L’Accusa di Evasione e la Difesa
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Secondo l’accusa, l’imputato si sarebbe allontanato dalla propria abitazione, venendo riconosciuto dalla vittima di precedenti atti persecutori a bordo di un’autovettura.
La difesa dell’imputato, sia in appello che in Cassazione, si è basata su un punto cardine: l’erronea identificazione. L’uomo sosteneva di non essere il conducente del veicolo visto dalla vittima e che, inoltre, l’auto in questione non fosse nemmeno di sua proprietà. A suo avviso, mancava la prova certa della sua evasione.
L’Analisi della Corte d’Appello
La Corte d’Appello, prima di giungere alla Cassazione, aveva già esaminato in modo approfondito e puntuale tutti gli elementi presentati dalla difesa. I giudici di secondo grado avevano confutato la tesi dell’errore di identificazione, ritenendo attendibile la testimonianza della persona offesa. Inoltre, avevano considerato pienamente compatibile la distanza tra l’abitazione della vittima e il luogo degli arresti domiciliari dell’imputato con la possibilità per quest’ultimo di rientrare tempestivamente a casa prima di un eventuale controllo delle forze dell’ordine.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Giunto dinanzi alla Suprema Corte, il caso ha avuto un esito netto. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni difensive non sollevavano questioni di violazione di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, il ricorso era meramente “riproduttivo” delle stesse censure già formulate in secondo grado e “declinato in fatto”.
In altre parole, l’imputato non chiedeva alla Cassazione di verificare la corretta applicazione delle norme, ma di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove, un’operazione che è preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla natura stessa del suo ruolo. La Suprema Corte non è un “terzo giudice” del fatto, ma un giudice della legge. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di riesaminare il materiale probatorio per decidere se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro.
Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per respingere la tesi difensiva, analizzando puntualmente gli elementi a disposizione, il tentativo del ricorrente di rimettere in discussione tale ricostruzione fattuale in sede di legittimità era destinato a fallire. Un ricorso che si limita a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito, senza individuare un vizio di legittimità, è per definizione inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. Oltre a rendere definitiva la condanna per evasione, la Corte ha condannato l’uomo al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi in cui si adisce la Corte con un ricorso che manca dei requisiti essenziali. Questa decisione serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su solidi motivi di diritto, poiché un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito dei fatti non solo è inutile, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse questioni di fatto (l’erronea identificazione) già esaminate e respinte con motivazione adeguata dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità o vizi di legge.
Cosa significa che un ricorso è ‘riproduttivo’ di una precedente censura?
Significa che l’atto di ricorso si limita a copiare o a ripetere un motivo di doglianza già presentato e discusso nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza aggiungere nuovi profili di diritto o criticare specificamente la logicità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la mancata dimostrazione dell’evasione sul o dell’erronea identificazione del ricorrente quale conducente dell’auto vista dal atti persecutori 1 è decliNOME in fatto e riproduttivo di identica censura formulata gravame confutata dalla Corte di appello con puntuale analisi degli elementi (pagg. che avevano portato la donna a vedere in volto il soggetto che era a bordo di un’auto sapeva appartenesse al ricorrente; che la Corte territoriale ha apprezzato che la d abitazione della donna ed il luogo degli arresti donniciliari fossero compatibilicon u rientro in casa in tempo per farsi trovare all’atto del controllo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.