Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Un ricorso inammissibile rappresenta una battuta d’arresto definitiva nel percorso giudiziario. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, chiarendo perché la semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate in appello non possa trovare accoglimento. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la Corte valuti la fondatezza dei motivi di ricorso, in particolare quando si discute di prove, attenuanti e della particolare tenuità del fatto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la condanna. La difesa ha sollevato tre distinti motivi di ricorso dinanzi alla Suprema Corte, sperando di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado.
I Motivi del Ricorso
La ricorrente ha basato la propria impugnazione su tre principali doglianze:
1. Carenza di motivazione: Si contestava la mancanza di prove certe sull’identità dell’autore materiale dei fatti, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente su questo punto cruciale.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale.
3. Omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto: La difesa sosteneva che il reato dovesse essere considerato non punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, data la presunta lieve entità dell’offesa.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile in ogni sua parte. L’analisi del Collegio offre importanti spunti sulla corretta redazione di un ricorso per cassazione.
Il Primo Motivo: Mera Reiterazione e Limiti del Giudizio di Legittimità
La Suprema Corte ha subito liquidato il primo motivo come meramente reiterativo. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni sull’identità dell’autore erano le stesse già presentate e respinte in appello. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a proporre una lettura alternativa delle prove. Pertanto, un motivo che si limita a ripetere le stesse lamentele è, per definizione, inammissibile.
Il Secondo e Terzo Motivo: Reiteratività e Manifesta Infondatezza
Anche i motivi relativi alle attenuanti e alla tenuità del fatto sono stati giudicati inammissibili. Oltre ad essere reiterativi, la Corte li ha qualificati come manifestamente infondati.
Per quanto riguarda l’attenuante del danno, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico e completo il proprio diniego, facendo riferimento non solo al danno economico ma anche alle difficoltà logistiche e ai ritardi subiti dalle persone offese.
Relativamente alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Cassazione ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse correttamente rilevato la gravità della condotta, basandosi su elementi quali la scaltrezza, la preordinazione e la durata dell’illecito. Questi fattori, secondo i giudici di merito, escludevano a priori la possibilità di qualificare l’offesa come di “particolare tenuità”.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un controllo sulla legalità e logicità della decisione impugnata, non una nuova valutazione del merito. Pertanto, i motivi di ricorso devono individuare vizi specifici della sentenza (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione) e non possono limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto già decise.
In secondo luogo, una motivazione del giudice di merito, seppur sintetica, è considerata sufficiente quando è esente da evidenti illogicità e fornisce una giustificazione razionale della decisione. Nel caso di specie, sia il diniego dell’attenuante che quello della causa di non punibilità erano supportati da argomentazioni adeguate, rendendo le censure della ricorrente manifestamente infondate.
Infine, la Corte ribadisce che per valutare la tenuità del fatto, il giudice deve fare riferimento ai criteri generali dell’art. 133 del codice penale, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti più rilevanti per escluderla, senza dover analizzare ogni singolo parametro.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea la necessità di formulare motivi di ricorso specifici, critici verso la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, e non meramente ripetitivi delle difese svolte nei gradi di merito. La Suprema Corte ha confermato il suo ruolo di custode della legge, chiudendo la porta a tentativi di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di valutazione dei fatti.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato meramente reiterativo?
Quando si limita a riproporre le stesse doglianze già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza contestare specificamente le ragioni della decisione impugnata, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Per quale ragione la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di applicare l’attenuante del danno di lieve entità?
Perché il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e coerente, basando il diniego sulla dimensione complessiva del danno cagionato alle persone offese, che includeva anche le difficoltà logistiche e i ritardi che queste avevano dovuto sopportare.
Perché non è stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata riconosciuta perché il giudice ha valutato la gravità del fatto considerando la scaltrezza, la preordinazione della condotta e la durata dell’illecito, elementi che, secondo la Corte, contrastano con il requisito della particolare tenuità dell’offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41041 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41041 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 16015/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello, relativo alla mancanza di prove sull’identità dell’autore materiale dei fatti contestati, non Ł consentito perchØ fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 26060801) e in questa sede puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese ritenute scevre da intenti strumentali), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme per l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non Ł consentito in sede di legittimità in quanto anch’esso reiterativo, ed Ł altresì manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella fornita dal giudice di merito che, nel motivare il proprio diniego, ha fatto correttamente riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata con riguardo alla dimensione del danno cagionato alle persone offese, esteso alle difficoltà logistiche e ai ritardi che queste hanno dovuto sopportare);
ritenutoche il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione, per omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis , cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi disattese (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove viene rilevata la gravità del fatto in relazione alla scaltrezza e alla preordinazione della condotta, nonchØ alla durata dell’illecito), Ł anche manifestamente infondato, giacchØ la
corte di merito ha motivato sul diniego facendo corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non Ł necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01); , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore rilevato della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME