Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice. È fondamentale presentare motivi specifici e non limitarsi a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua genericità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado su due punti principali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conferma della ritenuta recidiva. Sostanzialmente, la difesa chiedeva una valutazione più mite della posizione del proprio assistito, ma senza introdurre nuovi elementi o argomentazioni critiche sostanziali rispetto a quanto già dibattuto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo così un esame nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi presentati erano ‘generici e riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse lamentele già avanzate e respinte nel grado precedente, senza muovere una critica puntuale e argomentata alla logica della sentenza impugnata.
La Corte d’Appello aveva infatti giustificato la propria decisione evidenziando elementi negativi specifici a carico dell’imputato:
1. La condotta: l’imputato si era reso assente dal luogo di detenzione per un lungo periodo.
2. L’atteggiamento: una ‘assoluta insensibilità’ agli ordini impartiti dall’Autorità giudiziaria.
3. La personalità: l’assenza di elementi positivamente apprezzabili e una ‘palesata proclività al delitto’.
Questi fattori, secondo la Cassazione, erano stati correttamente valutati dalla Corte territoriale per negare le attenuanti generiche e confermare la recidiva. Il ricorso, non riuscendo a smontare questo ragionamento con argomenti nuovi e specifici, è risultato privo della necessaria consistenza per essere accolto.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale nei ricorsi per cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche un aggravio di spese per il condannato. Per avere una possibilità di successo, un ricorso non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti. Deve, invece, individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, offrendo una critica strutturata e pertinente. La decisione sottolinea che la giustizia non può essere intralciata da impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento critico. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti generici e una semplice riproduzione di questioni già esaminate e respinte in modo adeguato dalla Corte d’Appello, senza presentare critiche specifiche e nuove alla sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha considerato la condotta dell’imputato, in particolare la sua assenza prolungata dal luogo di detenzione, la sua assoluta insensibilità agli ordini dell’autorità giudiziaria, l’assenza di elementi positivi apprezzabili e la sua manifesta proclività al delitto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21193 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva ed il mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche è generico e riproduttivo di identiche question adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in risalto, dopo aver rievocato la condotta che lo aveva visto assente dal luogo di detenzione per un lungo lasso di tempo e la assoluta insensibilità agli ordini impartiti dall’Autorità giudiziaria, l’assenza di e positivamente apprezzabili e la palesata proclività al delitto;
rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024