Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9540 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta: nullità della sentenza per violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; mancata assoluzione dal reato perché il fatto non costituisce reato; erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131 bis cod. pen.; eccessività della pena; mancata applicazione delle sanzioni sostitutive.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto ai primi due motivi di doglianza, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di profili di censura gi adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione.
Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. attinge aspetti valutativi della motivazione che sfuggono al sindacato di legittimità essendo stata correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione in sentenza, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi, allarmanti precedenti penali.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Considerato, quanto alla mancata concessione della pena sostitutiva che il ricorso non si confronta con la puntuale esposizione delle ragioni illustrate in sentenza, del tutto conferenti ai fini del diniego della richiesta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 9ssa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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